Data: 13/04/2017 18:00:00 - Autore: Manuele Serventi Merlo

di Manuele Serventi Merlo - A partire dagli inizi degli anni '90 il pubblico impiego ha subito una progressiva "privatizzazione". Iniziato nel 1992 con la legge n. 421, tale processo terminava verso i primi anni del 2000. Ciò ha determinato come inevitabile conseguenza la sotto posizione del lavoro svolto alle dipendenze della P.A. alle regole del diritto privato comune.

Disposizioni a cui poche categorie di lavoratori pubblici non sono sottoposte per via della particolarità e della delicatezza delle funzioni svolte (Tra queste vanno citate, ad esempio: i diplomatici, i magistrati, i militari ed i professori universitari).

Regole contenute, oltre che in leggi speciali di settore (vedi T.U. Pubblico Impiego), anche nel Codice Civile attualmente in vigore. Tra gli articoli del codice che interessano maggiormente il pubblico impiego una menzione particolare va fatta per l'art. 2109 c.c.

Tale norma, in combinazione con l'art. 36 Cost., è stata utilizzata dal Consiglio di Stato nella sentenza n.° 5153/2016 per confermare il proprio orientamento secondo cui non sussiste il diritto di percepire maggiorazioni retributive per lavoro straordinario quando questo non è stato preventivamente autorizzato dal dirigente responsabile del servizio.

Autorizzazione la cui funzione è quella di verificare concretamente le ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso al lavoro straordinario ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dai bilanci di previsione (In tal senso si vedano anche Cons. Giust. Amm. Sic. N.° 19/2014; Cons. Stato n.° 1186/2013; Cons. Stato n.° 2312/2013; Cons. Stato n.° 996/2013; Cons. Stato n.° 430/2013).

In ragione delle funzioni a cui è propedeutico, il nulla osta a percepire le maggiorazioni retributive non può essere "implicito" di norma. Limitati casi di autorizzazione "implicita" sono stati ammessi dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, solo in presenza di urgenti necessità organizzative funzionali all'amministrazione pubblica debitamente provate dal richiedente (Cons. Stato n.° 1671/2014; Cons. Stato n.° 312/2014; Cons. Stato n.° 1650/2013; Cons. Stato n.° 4745/2013).


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