Data: 16/04/2017 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'ordinamento giuridico italiano dà la possibilità ai cittadini meno abbienti di accedere alla giustizia per veder tutelati i propri diritti anche se non hanno le risorse economiche per poter pagare un avvocato, concedendo loro il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Per poter godere del cd. gratuito patrocinio, tuttavia, non sempre è necessario avere redditi inferiori ai limiti fissati dalla normativa che disciplina l'istituto: ci sono infatti casi in cui l'avvocato è sempre gratis (o meglio: è sempre pagato dallo Stato).

Gratuito patrocinio anche con reddito alto

Per alcuni reati, infatti, la legge permette di ottenere il gratuito patrocinio anche laddove il reddito familiare sia alto e superi, pur di molto, le soglie stabilite per poter beneficiare generalmente dell'istituto. In particolare, si tratta dei reati di stalking, violenza sessuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e maltrattamenti in famiglia e dei reati commessi in danno di minori.

È evidente che l'obiettivo di tale agevolazione è quello di incoraggiare il ricorso alla giustizia, riducendo almeno il peso derivante dagli oneri economici, in tutti quei casi in cui è frequente che la condizione psicologica della vittima si pone come un duro ostacolo alla tutela dei propri diritti.

(In argomento si è anche pronunciata la Corte di cassazione con una recente sentenza, con riferimento alla quale leggi: "Stalking: gratuito patrocinio a prescindere dal reddito").

Casi di irrilevanza del reddito dei familiari

I casi in cui i limiti alla possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio sono resi più flessibili dalla legge non si arrestano, peraltro, a quelli sopra visti, ma vi sono altre ipotesi in cui i vincoli di reddito, seppur non del tutto irrilevanti, sono in parte attutiti.

La normativa generale, infatti, prevede che il reddito rilevante ai fini della concessione del beneficio sia non solo quello del richiedente, ma anche quello dei conviventi al quale il primo deve essere sommato per la valutazione del superamento dei requisiti previsti per addossare le proprie spese legali allo Stato. In alcuni casi eccezionali, tuttavia, si tiene conto solo del reddito personale.

Ci si riferisce, in particolare, all'ipotesi in cui la controversia verta su diritti della personalità e all'ipotesi in cui essa abbia ad oggetto interessi contrapposti vantati da diversi membri del nucleo familiare (si pensi, ad esempio, ai casi di separazione giudiziale dei coniugi).


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