Data: 15/04/2017 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche chi acquista la prima casa, ma non ha residenza presso il Comune in cui è ubicato l'immobile, potrà beneficiare del regime agevolato, ma solo a determinate condizioni. Tanto emerge dalla risposta che il ministero dell'Economia ha fornito nel question time n. 5-11109 presso la Commissione VI Finanze della Camera.

Nel quesito avanzato erano stati chiesti chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso con particolare riferimento al presupposto della residenza dell'acquirente nel Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto dell'atto traslativo o dello svolgimento della propria attività lavorativa nel Comune stesso. 

In particolare nel quesito era stata menzionata l'ordinanza n. 3457 del 2016 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito l'obbligatorietà di dichiarare nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di trasferirsi nel luogo di lavoro al fine di poter usufruire della agevolazione in argomento. 

Da qui la richiesta di iniziative volte a garantire che gli acquirenti che hanno dichiarato l'intenzione di trasferire la propria residenza nei Comuni ove sono ubicati gli immobili acquistati, possano comunque conservare il diritto alle agevolazioni fiscali qualora dall'atto di acquisto sia inequivocabilmente dimostrato che in quel medesimo comune gli stessi svolgevano la propria attività lavorativa autonoma o dipendente.

Al proposito, la risposta all'interrogazione rammenta che l'Agenzia delle entrate fa riferimento alla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo Unico imposta di registro) che stabilisce l'obbligo di dichiarazione in atto solo con riferimento all'impegno di trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato. 

Tale obbligo di dichiarazione non è, invece, esplicitamente previsto per i soggetti che acquistano l'immobile nel comune in cui svolgono la propria attività lavorativa.  In proposito, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, a prescindere dal dato letterale ricavabile dalla norma, la circostanza di svolgere la propria attività nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato deve essere comunque evidenziata in atto dal soggetto che intende fruire delle agevolazioni, al fine di consentire al notaio rogante che procede alla autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto, di applicare le agevolazioni «prima casa», nonché all'ufficio dell'Agenzia delle entrate di verificare la correttezza della liquidazione dell'imposta operata dal notaio. 

Pertanto, del regime agevolativo potrà beneficiare l'acquirente che dichiara in atto di impegnarsi a trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro i 18 mesi dall'atto di acquisto: se non provvede, entro tale termine, al trasferimento della stessa, si realizza la decadenza dall'agevolazione «prima casa» fruita, in virtù dell'espressa previsione del comma 4 della citata Nota II-bis, in quanto la dichiarazione resa dall'acquirente risulta mendace. 
Tuttavia, qualora in pendenza del termine previsto di 18 mesi per il trasferimento della residenza il contribuente si trovi nella condizione di non poter adempiere all'impegno assunto di trasferire la residenza, può rettificare la dichiarazione resa in atto, indicando di svolgere la propria attività lavorativa nel comune in cui è ubicato l'immobile acquistato. 
Tale indicazione, che deve essere resa dal contribuente interessato con apposito atto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'originario atto di acquisto e registrato, impedirà il verificarsi della decadenza qualora risulti verificato che, il contribuente svolge la propria attività lavorativa nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato.

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