Data: 17/04/2017 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Le attestazioni telematiche con le quali la cancelleria d� comunicazioni ufficiali ai legali sono sempre corredate di data e ora di invio e consegna della notifica tramite pec, elementi che risultano rilevanti per il computo dei termini di impugnazione.

Recentemente la Corte di cassazione, con l'ordinanza numero 9231/2017 qui sotto allegata, non ha lasciato margini ad interpretazioni difformi a un legale, dichiarando l'inammissibilit� per tardivit� del ricorso da lui proposto, nonostante lo stesso avesse tentato di sostenere, contro il tenore delle attestazioni, che nelle stesse mancassero l'accettazione dell'atto dal sistema e la consegna dello stesso alla parte e potesse essere rinvenuta solo l'indicazione di invio della comunicazione.

Nel caso di specie, la notifica tramite p.e.c. riguardava il deposito di un'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile, impugnata in Cassazione ma oltre il termine di 60 giorni dalla data risultante dall'attestazione.

Poich�, ricorda la Corte, sotto la dicitura "dati riassuntivi della comunicazione telematica" � possibile visualizzare la data e l'ora di invio e di consegna della notifica e poich�, peraltro, il messaggio contenente le ricevute di avvenuta consegna o di mancata consegna � disponibile nel registro di cancelleria per la consultazione integrale, la proposizione del ricorso oltre il termine massimo previsto per l'impugnazione breve non pu� che comportare la dichiarazione di inammissibilit� dello stesso per tardivit�.


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