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Data: 18/04/2017 21:10:00 - Autore: Floriana Baldino Dott.ssa Floriana Baldino - La Cassazione nella sentenza n. 8806/2017, depositata il 5 aprile (qui sotto allegata), è tornata sull'annosa questione del TAEG e sulle modalità di calcolo del Tasso Effettivo Globale nei contratti di finanziamento, con specifico riferimento alla normativa sull'usura (art. 644 c.p. e 108/96). La vicenda parte da un finanziamento concesso, nel 2002, a due signori da una finanziaria del napoletano, il cui tasso però, secondo parte finanziata, superava la soglia dell'usura già pattiziamente. La normativa in materia di usura, così come riformata dalla legge 108/96 ed in base alle istruzioni della Banca d'Italia, nonchè ai decreti del Ministero del Tesoro, è chiara sulle modalità di calcolo del TAEG e sui costi che vanno inseriti al fine di calcolare l'effettivo costo del prestito concesso. Eppure, nonostante la chiarezza lapalissiana delle disposizioni, molti Tribunali si discostano dalle istruzioni, escludendo numerosi costi, annessi e connessi alla concessione del prestito, per calcolare il TAEG. La norma, art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla legge 108 del 96, art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovano applicate nel contesto dei rapporti di credito. Ex art. 644 c.4: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". D'altro canto escludere tali voci, di per sé rilevanti, dal conteggio del tasso, comporterebbe, e comporta, il risultato di mascherare il peso economico del negozio di credito accordato. Il fenomeno dell'usura non ha una rilevanza solo penale ma anche civile, infatti, la stessa legge 108/96 nell'art. 4, fa espresso riferimento al codice civile (l. 108/96, art. 4. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"). Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Napoli aveva escluso, dal novero delle voci economiche rilevanti per il calcolo del tasso effettivo applicato al finanziamento, le spese di assicurazione, nonostante le istruzioni della Banca d'Italia, i decreti ministeriali e la stessa legge 108/96, siano concordi sul fatto che per calcolare il tasso effettivo globale devono essere incluse tutte le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese. Quindi comprese le spese di assicurazione o la garanzia imposta dal creditore ed intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito. La Corte napoletana, pur acquisendo a verbale tale contestazione di parte finanziata, la quale riteneva che il conteggio di tale voce nel TAEG, assicurazione, comportava senz'altro il superamento della soglia di usura del prestito concesso, ha adottato invece una interpretazione antitetica alle istruzioni della Banca d'Italia ed al disposto formulato dalla norma dell'articolo 644 del codice penale. Si evidenzia che nel 2009, la Banca d'Italia, procedendo ad una revisione generale delle istruzioni, ha precisato che : "restano incluse nel conto di usurarietà le spese per assicurazione o garanzia intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento". La contestualità tra credito e assicurazione, quale espressione indicativa e presuntiva del collegamento tra questi elementi che è richiesto dal comma 4 dell'art. 644 del c.p., si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di una offerta sul mercato che si modella sull' articolazione di più prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati. |
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