Data: 18/04/2017 18:00:00 - Autore: Floriana Baldino

Dott.ssa Floriana Baldino - Torniamo su un argomento molto delicato (leggi: "Casa all'asta: addio aggiudicazione se il prezzo è troppo basso"), relativo al provvedimento di revoca del decreto di trasferimento dell'immobile, e relativa ordinanza di sospensione della vendita, di recente ottenuti dall'avvocato Giancarlo Frongia, presso il tribunale di Tempio.

La vicenda

Su istanza ex art. 586 c.p.c., depositata da parte debitrice, il G.E., dott. Alessandro Di Giacomo, aveva revocato il decreto di trasferimento dell'immobile precedentemente emesso.

Il Giudice dell'esecuzione infatti, ha il potere, concesso dalla stessa legge, di modificare e/o revocare i propri provvedimenti, a condizione però che essi non siano stati portati ad esecuzione, ed ovviamente purchè la revoca sia fondata su validi motivi.

Considerando che i decreti di trasferimento sono portati ad esecuzione non con la loro semplice emanazione, ma bensì con il compimento di tutte le operazioni, da parte del cancelliere, indicate dall'articolo 586 c.p.c.., il Giudice dell'Esecuzione, può, fino a quel momento "legittimamente" revocare finanche i decreti di trasferimento sempre che, si sottolinea nuovamente, essi non siano stati portati ad esecuzione.

Questo quanto accaduto presso il Tribunale di Tempio, ove il Giudice dell'esecuzione, in data 07.07.2016 revocava il suo decreto di trasferimento, ed in data 06.10.2016 ordinava la sospensione della vendita (vedi entrambi i provvedimenti qui sotto allegati).

La giurisprudenza

L'ordinanza di sospensione della vendita fa un excursus storico sulle sospensioni di vendita per "ingiusto prezzo", menzionando le relative sentenze di Cassazione che si sono occupate della materia.

In particolare si sofferma sulla sentenza n. 692/2011, la quale evidenzia come l'espropriazione ha la finalità di trasformare il bene in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non quella di infliggere una sanzione atipica al debitore inadempiente (cfr. Corte cost. 17 - 28 ottobre 2011 n.281).

Si legge nell'ordinanza del Tribunale di Tempio: "Neppure le esigenze di celerità cui tale particolare procedura è improntata (si riferisce all' esecuzione esattoriale), in forza delle quali l'espropriazione anche per prezzo vile trova la sua ragion d'essere nel preminente interesse dello Stato procedente, possono giustificare che il trasferimento degli immobili pignorati prescinda da un qualsiasi collegamento con il valore dei beni e che tale valore possa essere anche irrisorio, atteso che l'espropriazione ha la finalità di trasformare il bene in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere una sanzione atipica al debitore inadempiente".

Suddetta sentenza, si propone di evitare che, a causa di una difficile commerciabilità o di altre peculiarità del bene da espropriare, o ancora per il particolare contesto economico e/o difficoltà di qualsiasi altro genere, l'espropriazione si risolva in una spoliazione del debitore senza poi perseguirne alcuna utilità.

Numerose sentenze si sono occupate della possibilità riconosciuta ai giudici di sospendere la vendita all'asta di un immobile per ingiusto prezzo.

Sempre nell'ordinanza del Tribunale di Tempio, viene ricordata anche la sentenza n. 6269/2003 della Cassazione, evidenziando coma la Suprema Corte, in merito alla sospensione della vendita, avesse stabilito che il requisito per la valutazione del giusto prezzo "suppone soltanto la valutazione di sproporzione per il fatto oggettivo della notevole inadeguatezza del prezzo di aggiudicazione, per cui la norma, che deve essere intesa come corrispondente anche alla esigenza dei creditori (procedenti ed intervenuti) ed all'interesse dello stesso debitore esecutati, non richiede la sussistenza, altresì, di reali o paventate interferenze illecite nella procedura".


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