Data: 05/08/2005 - Autore: www.ilcaso.it
Va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la verifica delle condizioni di procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella della inefficacia del decreto opposto. Al predetto fine incombe quindi sull'opponente l'onere di produrre la copia notificata del decreto, per consentire al Giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione, o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, senza che rilevi la mancanza di contestazioni al riguardo da parte dell'opposto, poiché l'esame sul rispetto dei termini spetta solo ed esclusivamente al Giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti e perciò sottratte alla disponibilità delle parti. Il difensore munito di procura per una determinata controversia non può, in base alla stessa, effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell'originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarlo a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. In tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto, qualora intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al Giudice, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza non ancora fissata
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