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Data: 18/04/2017 21:20:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È stato firmato il 12 aprile 2017 il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, che pubblica le modifiche in sede di aggiornamento al modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica "DSU", nonché delle relative istruzioni per la compilazione dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di rilascio dell'attestazione. Il d.m. del 13 aprile 2017 (qui sotto allegato) ha approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica DSU, oltre che delle relative istruzioni per la compilazione. La DSU è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad es. retta agevolata per l'asilo nido, mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie). A tal scopo, la DSU raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti. In alcuni casi, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare si rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive, non è sufficiente compilare il solo modello MINI, costituito dalla prima parte del Modello Base e dalla prima parte del Foglio componente. Ad esempio, sarà necessaria la versione esteta della DSU per richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario, in presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti o di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi, e infine, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari. L'ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS. L'attestazione dell'ISEE verrà disponibile dall'INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. Laddove il dichiarante rilevasse inesattezze nell'attestazione o non riceva l'attestazione medesima entro il quindicesimo giorno lavorativo, al fine di rettificare l'attestazione o integrare la DSU per il calcolo dell'ISEE, dovrà compilare il Modulo FC.3. L'attestazione verrà resa disponibile dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della DSU. Resta fermo il modello di attestazione approvato con il Decreto direttoriale del 7 novembre 2014. Si precisa che sui dati autodichiarati verranno effettuati controlli sistematici, possibili anche tra il momento della ricezione della DSU e quello della consegna dell'attestazione ISEE. Le difformità e/o omissioni, eventualmente rilevate dai controlli effettuati prima della consegna dell'attestazione, saranno indicate nell'attestazione stessa. In tal caso il cittadino potrà presentare una nuova DSU ovvero giustificare all'ente erogatore, producendo idonea documentazione, le difformità e/o omissioni rilevate e dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati in dichiarazione. Oltre a equiparare le unioni civili al matrimonio, il decreto interministeriale 138 del 13 aprile introduce un'altra importante novità riguardante la "variazione della situazione lavorativa" di un componente, tale da aver modificato la situazione reddituale complessiva del nucleo, per richiedere l'ISEE Corrente volto ad aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata. In particolare è necessaria una variazione della situazione lavorativa verificatasi nei 18 mesi precedenti per uno o più componenti il nucleo. Per il computo di tale termine deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell'anno di presentazione della DSU ordinaria e, a partire da quest'ultimo giorno, devono essere considerati i 18 mesi. Ad esempio, precisa il decreto, per le DSU presentate nel 2017 la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 30 giugno 2015. |
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