|
Data: 18/04/2017 20:50:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Fotografare di nascosto i vicini nella speranza di coglierli in flagranza mentre violano le regole condominiali non integra il reato di molestie, se non vi è una condotta abituale. È questo quanto si ricava dalla recente sentenza n. 18539/2017 (qui sotto allegata) con cui la prima sezione penale della Cassazione ha scagionato da ogni accusa un condomino, improvvisato 007 che appostato sul balcone della propria abitazione immortalava due vicine di casa mentre transitavano nei pressi dello stabile condominiale. Nella vicenda, il tribunale aveva condannato l'uomo alla pena di euro 300 di ammenda oltre al risarcimento del danno, considerando integrato il reato di cui all'art. 660 c.p. ritenendolo responsabile di aver arrecato molestie alle due donne. La pronuncia di condanna era fondata sulle dichiarazioni delle parti lese, suffragate dalle testimonianze di altri testi che avevano riferito come l'imputato "fosse ossessionato dal rispetto delle regole condominiali e solito scattare foto con lo scopo di cogliere e documentare eventuali infrazioni al regolamento condominiale". Il tribunale, in sostanza, riteneva che i continui appostamenti sul balcone della propria abitazione, con il fine di cogliere in fallo condomini e visitatori, costituissero condotta "connotata dal requisito della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto, sicuramente idoneo ad interferire, ledendola, nella sfera della quiete e della libertà delle persone, mentre era del tutto irrilevante il fine che l'imputato si era prefisso e cioè di documentare le violazioni al regolamento condominiale". L'uomo però si rivolgeva al Palazzaccio lamentando la mancanza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, giacchè le donne erano state "fotografate in modo fulmineo e senza alcuna ostentazione" al solo fine non di arrecare disturbo, bensì "di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio, agendo per la tutela dei propri diritti e non per malanimo o altro biasimevole motivo". Per gli Ermellini il ricorso è fondato. I due episodi riferiti dalle parti lese non sono infatti idonei di per sè ad integrare distinti fatti di molestia. Lo stesso tribunale ha "sostanzialmente affermato che la molestia e il disturbo arrecato alle persone offese non dipendeva dalla natura o gravità dei comportamenti singolarmente riferibili all'imputato ma dalla loro asserita abitualità". E, affermano i giudici della S.C., escludendo le testimonianze raccolte per fatti simili che però non potevano avere rilevanza nel procedimento, "non può certamente ritenersi abituale una condotta che si è realizzata in danno delle singole parti lese una sola volta", atteso che solo una delle due donne era certa, peraltro, di essere stata fotografata, mentre l'altra aveva visto l'uomo con la macchina fotografica in mano ma non era sicura che le aveva scattato anche una foto. Da qui l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto reato non sussiste.
|
|