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Data: 20/04/2017 10:00:00 - Autore: ALESSANDRA DONATELLO Avv. Alessandra Donatello - Con una pronuncia certamente forte per il messaggio che contiene, il T.A.R. Abruzzo con sentenza n. 98 del 13 marzo 2017, ha annullato il regolamento dell'organismo di mediazione adito nel caso di specie, nella parte in cui prevede che "nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale di dà atto unicamente delle presenze e della volontà di proseguire con il sentivo di mediazione" e che "in caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta". Letta la motivazione, appare decisamente molto chiaro e senza necessità di ulteriori indagini ciò che il collegio giudicante ha inteso evidenziare: secondo tale decisione le parti o la parte (in caso di mancata adesione della parte chiamata) avrebbero il diritto, che diversamente verrebbe leso dal regolamento dell'organismo, di chiedere al nominato mediatore di formulare una proposta conciliativa. L'anello mancante che rende piuttosto faticoso, soprattutto per chi svolge l'attività di mediatore, comprendere come effettivamente il professionista così nominato possa esperire la proposta, consta proprio nella mancanza - fisica o anche solo volitiva circa la prosecuzione - di un secondo soggetto contraddittore. In difetto "dell'altro", sia esso inteso come mancanza ab origine in quanto non si è conseguita nemmeno la partecipazione al primo incontro designato, sia invero come manifestata e consapevole volontà di non proseguire nella procedura, vien da chiedersi quali sono gli strumenti che il mediatore dovrebbe e potrebbe utilizzare per effettuare una proposta conciliativa, tenendo peraltro sempre bene in mente le conseguenze che da tale proposta possono derivare nell'ottica di un futuro giudizio. Secondo gli insegnamenti che vengono opportunamente forniti al mediatore nel momento della sua formazione professionale e dei suoi aggiornamenti obbligatori, egli solo nel momento in cui ritenga, a fronte di una comune richiesta delle parti, di essere in possesso di tutti gli elementi utili per poter procedere in tal senso, deve nondimeno, a tutela del diritto di riservatezza costantemente monitorato e preservato durante l'intera procedura, chiedere alle parti quali siano gli elementi che esse stesse ritengono possano essere utilizzati dal mediatore. Perché non tutti i dati raccolti e non tutti gli interessi emersi devono necessariamente confluire nella proposta conciliativa. Sono le parti i soggetti principali e fondamentali della mediazione, il mediatore accorto ed esperto le conduce, le prende per mano, le ascolta, accoglie le loro emozioni. Secondo Jacqueline Morineau, tra le virtù del mediatore devono esserci: il silenzio per accogliere nel modo migliore le parti che gli sono di fronte; l'umiltà per incontrare le parti senza giudicarle e la volontà deliberata di non fare nulla, per lasciare alle parti la capacità di essere; l'interrogare, che obbliga le parti a confrontarsi con le proprie ambiguità. Ecco, appare piuttosto difficile per non dire impossibile, dare vita e mettere in pratica tali virtù se la procedura rimane monca perché la parte chiamata ha deciso di non partecipare o, comunque, di non proseguire. Il collegio ha ritenuto tuttavia, nel caso esaminato, di annullare le disposizioni del regolamento di mediazione in quanto si porrebbe in contrasto con la disposizione di fonte primaria, vale dire l'art. 11, comma 1, dlgs 28/2010 che prevede che "quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione", apparendo inoltre immediatamente lesivo dell'interesse della parte che viene così privata della chance di ottenere dal mediatore una proposta di conciliazione. Per quanto poco possa valere la singola opinione, di fronte alla statuizione del giudicante, sembra potersi comunque esprimere una certa perplessità. Operare una proposta conciliativa, senza che vi sia la volontà concorde delle parti coinvolte, appare una forzatura che in realtà nulla toglie alla parte istante sotto il profilo di tutela dei propri interessi e che, al contrario, snatura un procedimento in cui, come viene insegnato, la loro presenza è fulcro imprescindibile. Avv. Alessandra Donatello avvocato e mediatore civile e commerciale alessandra.donatello@gmail.com |
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