Data: 20/04/2017 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'avvocato non pu� inserire sul proprio sito web i nomi dei clienti che assiste, neanche se questi ultimi hanno prestato apposito consenso a tale forma di pubblicit�. Con la sentenza numero 9861 del 19 aprile 2017 (qui sotto allegata), le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti affermato che la stretta connessione sussistente tra l'attivit� professionale degli avvocati e l'esercizio della giurisdizione impone una certa cautela di azione che non salva i legali che pongono in essere la predetta pratica dalla sanzione dell'avvertimento. 

La valenza pubblicistica della professione forense e i limiti alla pubblicit�

Quella forense, infatti, � un'attivit� con forte valenza pubblicistica, in cui il rapporto tra professionisti e clienti non pu� essere ridotto solo a una logica di mercato. Anzi: la pubblicit� sui nominativi dei clienti rischia di avere pesanti ripercussioni anche sull'attivit� processuale eventualmente svolta per questi e, in alcuni casi, addirittura di interferire su di essa.

L'esempio fatto dalla Corte per rendere pi� chiaro tale concetto � quello dei processi per partecipazione ad associazioni di tipo mafioso: � evidente ai pi� che, mentre tali processi sono in corso, i clienti potrebbero autorizzare il legale a diffondere il loro nominativo solo per lanciare messaggi ai loro eventuali complici con i quali suggerire la linea difensiva da seguire o il legale da nominare e non certo per fare pubblicit� al proprio avvocato.

Ed � proprio per tutte tali ragioni che per le Sezioni Unite della Corte di cassazione il ricorso di un gruppo di avvocati sanzionati con l'avvertimento per aver diffuso sul web i nomi dei propri principali clienti non pu� che essere respinto.


Tutte le notizie