Data: 20/04/2017 12:00:00 - Autore: Nicola Fiorillo
Avv. Nicola Fiorillo - Non di rado accade che il consumatore, costretto dalle esigenze della vita quotidiana, stipuli contratti di finanziamento sotto forma di mutuo, cessione del quinto, ecc.
In tal caso il soggetto finanziatore/mutuante è solito garantirsi dall'eventuale inadempimento del consumatore facendo sottoscrivere al cliente una (o diverse) polizza assicurativa che, nella maggior parte dei casi, prevede il pagamento di un premio in via anticipata ed in un'unica soluzione.
Orbene, appare evidente che nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, essendo cessato il rischio legato all'inadempimento del cliente, al consumatore spetti il rimborso della parte di premio non "goduta". Volendo esemplificare, se a fronte di una cessione del quinto il consumatore riceve un prestito di euro 50.000 da restituire in n. 100 rate dell'importo di 500 euro, pagando, al contempo in via anticipata ed in un'unica soluzione euro 4.000 a titolo di premio polizza, qualora il consumatore estingua anticipatamente il prestito, ad es. alla 50ma rata, egli avrà diritto al citato rimborso, costituito dall'ammontare del premio rimasto, per così dire, "inutilizzato". La modalità di calcolo dell'importo spettante è suggerita dall'Arbitrato Bancario (cfr., tra le molte, Arb. Roma, dec. 4148/2012) e corrisponde all'equazione P/n.r. x n.r.r. in cui P rappresenta il premio complessivamente pagato, n.r. il numero di rate complessive ed n.r.r. il numero di rate residue dopo l'estinzione del finanziamento. Nell'esempio fatto pertanto, il rimborso spettante ammonterebbe ad euro 2.000 (4000/100 x 50).
Quanto alla normativa di riferimento in materia, essa è dettata anzitutto dall'art 125 sexies, comma 1, del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), come modificato dal d. lgs. n. 141/2010, ai sensi del quale "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
La regola è stata poi meglio specificata nel regolamento ISVAP n. 35 del 2010, art 49, a norma del quale "Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria".
Avv. Nicola Fiorillo
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