Data: 21/04/2017 17:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – 326 i sì della Camera dei deputati per il disegno di legge sul biotestamento. Dopo oltre un anno di lavori e le forti polemiche, soprattutto da parte dei cattolici, il testo che introduce in Italia il diritto del paziente di dichiarare le proprie volontà sui trattamenti sanitari e il divieto di accanimento terapeutico si avvicina a diventare legge dello Stato.

Il ddl (qui sotto allegato), "lungamente atteso" da molti, come ricordato dalla stessa relatrice della pdl, la capogruppo Pd in commissione affari sociali, Donata Lenzi, si avvia ora al Senato per il sì definitivo.

Il cammino a palazzo Madama si prospetta, tuttavia, per niente facile, soprattutto sul fronte della possibilità del medico di rifiutarsi di staccare la spina al malato, in base all'"obiezione di coscienza", sull'estensione delle norme anche alle cliniche cattoliche, nonché sulla asserita "rigidità" delle Dat.

I punti chiave del Ddl Biotestamento

Il diritto al rifiuto delle cure

L'art. 1 del ddl sul biotestamento sancisce il diritto del paziente di rifiutare, in tutto o in parte, i trattamenti sanitari nonché di revocare il consenso in precedenza prestato (ivi compresa la nutrizione e l'idratazione artificiale considerati trattamenti sanitari).

Viene introdotta altresì (art. 1-bis) la possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua e disciplinato (art. 2) il tema dei minori o di persona incapace.

L'"irresponsabilità" del medico e l'obiezione di coscienza

Secondo uno degli emendamenti approvati nei giorni scorsi, il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, conseguentemente, andrà "esente da responsabilità civile o penale". Fermo restando che il paziente non potrà esigere trattamenti contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali".

Il medico potrà in ogni caso rifiutarsi di "staccare la spina" al malato. La ratio dell'emendamento, tra i più discussi del ddl, risiede nel fatto che "staccare un paziente da una macchina richiede al medico un comportamento attivo, qualcosa che va oltre l'astensione" ha spiegato la Lenzi. Per cui, se il sanitario ritiene che "una certa decisione vada contro le sue convinzioni, allora può dire 'mi astengo' e, come stabilisce il codice deontologico, deve continuare a farsi carico delle cure del paziente, fino a che non arrivi un collega a sostituirlo".

In ogni caso, le strutture sanitarie sono tenute a dare piena attuazione alla legge e a trovare una "risposta attiva" in modo che la volontà del paziente venga rispettata.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento

Alle Dat è dedicato l'art. 3 del ddl che prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione della futura incapacità di autodeterminarsi possa, attraverso, appunto, le disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di cure e trattamenti, indicando anche una persona di propria fiducia che lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture.

"Le Dat sono sempre vincolanti – ma, ha spiegato il presidente della commissione affari sociali di Montecitorio, Mario Marazziti - non devono essere una gabbia". In sostanza, potranno "essere disattese se sono palesemente incongrue, non corrispondono alla condizione clinica attuale del paziente o se ci sono terapie nuove che offrono possibilità di miglioramento delle condizioni di vita".

Le disposizioni anticipate di trattamento potranno, inoltre, essere fatte dal notaio e depositate presso i comuni; le regioni potranno prevederne l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico con norme ad hoc.

Le Dat, infine, potranno essere revocate, in casi di urgenza ed emergenza, con dichiarazioni verbali raccolte in presenza di 2 testimoni o videoregistrate da un medico.

La pianificazione condivisa delle cure

Il ddl si occupa anche di "pianificazione condivisa delle cure" stabilendo che a fronte dell'evoluzione delle conseguenze di una patologica (cronica o invalidante) ovvero con prognosi infausta, il personale sanitario sia tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione stessa, laddove il paziente si trovi nella condizione di non poter dare il proprio consenso o di incapacità.

Su richiesta del paziente o su suggerimento del sanitario, la pianificazione può essere aggiornata rispetto alla progressiva evoluzione della malattia.


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