Data: 23/04/2017 12:00:00 - Autore: Luisa Foti

Avv. Luisa Foti - Con la sentenza n. 76 del 13 aprile 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis della legge sull'ordinamento penitenziario nella parte in cui prevede l'esclusione assoluta delle madri detenute dal regime di detenzione domiciliare, in caso di commissione di reati considerati particolarmente gravi

La sentenza è stata emessa dal giudice delle leggi sull'ordinanza di rimessione del Tribunale di sorveglianza di Bari che, in relazione ad una mamma condannata per spaccio che aveva chiesto il prolungamento del regime di detenzione domiciliare in attesa del terzo figlio, aveva sollevato la questione di legittimità sull'automatismo di cui all'art. 47-quinquies, comma 1-bis, citato.

Il bilanciamento tra interesse del minore e altri interessi costituzionali

Accogliendo l'impostazione del giudice a quo, la Consulta, pur riconoscendo che il "preminente" interesse del minore debba essere bilanciato con gli altri apprezzabili interessi costituzionali quali quelli di difesa sociale, ha spiegato che, tuttavia, ad essere incostituzionale è l'automatismo in virtù del quale, in caso di commissione di determinati reati, la madre non possa essere ammessa a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare in assoluto, in assenza, cioè, di una valutazione in concreto. 

Consulta, no all'automatismo 

Secondo il giudice delle leggi, non può essere riconosciuto un automatismo, una presunzione insuperabile come quella prevista dalla norma dichiarata incostituzionale, che determina la negazione assoluta della possibilità di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, anche in caso di commissione di reati gravi, senza una valutazione in concreto. L'automatismo farebbe prevalere in assoluto le esigenze di difesa sociale contro il preminente interesse del minore.

La preclusione assoluta senza un giudizio in concreto è, dunque, incostituzionale, considerato, peraltro, come ha spiegato la Corte, che l'art. 4-bis, ord. pen., contiene un elenco "complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità". 

"Non è in principio vietato alla legge differenziare il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del delitto commesso - ha chiarito, in conclusione, la Consulta - ma la preclusione assoluta ora in esame è certamente lesiva dell'interesse del minore, e perciò dell'art. 31, secondo comma, Cost.". 


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