Data: 23/04/2017 19:10:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – La prova dell'esistenza di una relazione extraconiugale non può essere fornita direttamente per testi, ma, come chiarito recentemente dal Tribunale di Milano con sentenza del 18 gennaio 2017 (disponibile sul sito Ilcaso.it), questi ultimi possono semmai essere interrogati solo sui fatti storici dai quali è possibile desumere che il tradimento si sia verificato.

Il caso

In particolare, nel corso della causa avente ad oggetto un giudizio di separazione e culminata con la recente pronuncia, il giudice meneghino ha ritenuto inammissibili numerosi capitoli di prova formulati da entrambi i coniugi, alcuni perché di tenore negativo, altri perché irrilevanti ai fini del decidere, altri ancora perché generici o valutativi.

E proprio valutativo è stato ritenuto dal tribunale un capitolo formulato dal marito, con il quale veniva richiesto al teste di pronunciarsi circa il fatto che la moglie intratteneva una relazione extraconiugale da un certo periodo.

Tradimento: cosa può avere ad oggetto la prova per testi?

Considerata la sussistenza di un rapporto clandestino come una valutazione ed essendo pacificamente vietato demandare ai testi la valutazione di determinati fatti, una domanda sorge spontanea: se si vuole provare un tradimento, cosa può essere chiesto ai testimoni?

La risposta è fornita dallo stesso Tribunale di Milano che, nella sentenza dello scorso gennaio, precisando che il teste può soltanto riportare i fatti, ha chiarito che tale possibilità può coinvolgere eventualmente i fatti dai quali può desumersi la sussistenza di una relazione adulterina a partire da una certa data.


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