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Data: 22/04/2017 16:00:00 - Autore: Alessandra E. Di Marco di Alessandra Di Marco - La sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non è una sentenza di condanna ed in quanto tale non può costituire prova della penale responsabilità del reo nel processo civile volto ad accertare la sussitenza del diritto al risarcimento del danno della persona offesa del reato. L'orientamento giurisprudenziale sulla sentenza di non luogo a procedereE' quanto statuito, tra l'altro, dal TAR Toscana-Firenze Sez. II (cfr. sentenza n. 772 del 06/05/2009). La stessa pronuncia si fonda sul lapidario orientamento della Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 1768/2011; Cass. n. 40109/2013) secondo il quale, l'efficacia extrapenale può attribuirsi soltanto alle sentenze definitive o di condanna o di assoluzione, sentenze che per loro natura sono indice di una valutazione nel merito del giudice. Poichè la sentenza di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione è una sentenza che interviene senza che il giudice abbia potuto valutare nel merito la penale responsabilità dell'imputato, questa non potrà mai essere utilizzata a fondamento di un giudizio civile volto a riconoscere il risarcimento del danno alla persona offesa del reato. Ne consegue che solo le sentenze definitive di condanna o assoluzione potranno entrare nel processo civile ed assumere quella valenza propria che permetterà al giudice civile di valutare la effettiva responsabilità del reo. In ragione dello stesso principio tutte le risultanze dell'indagine penale potranno essere utilizzate nel processo civile solo ed esclusivamente nel caso in cui queste siano state assunte nel pieno contraddittorio delle parti. |
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