|
Data: 22/04/2017 10:30:00 - Autore: Luisa Foti Avv. Luisa Foti - La norma della regione Veneto che consente ai comuni di esigere, in una convenzione urbanistica per la realizzazione di edifici di culto, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per le attività non strettamente connesse alle pratiche religiose, è illegittima. Lo ha dichiarato la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 67 del 2017 (qui sotto allegata), ha annullato una disposizione di una legge della regione Veneto che consentiva all'amministrazione di esigere, attraverso una convenzione urbanistica, "l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto". Nessun obbligo che limita i diritti fondamentali della personaCome ha spiegato la Corte, tale previsione introduce un obbligo del tutto estraneo alle finalità della materia urbanistica e, in modo specifico, alla materia della pianificazione degli edifici per i servizi religiosi. In tale materia, la regione può imporre le condizioni strettamente necessarie a garantire le finalità di governo del territorio e non può introdurre ulteriori obblighi che vanno a toccare altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali, soprattutto se questi obblighi si prestano a determinare limitazioni di diritti fondamentali della persona, qual è l'uso della lingua. Come si legge nella parte motiva della sentenza: "alla luce della delimitazione finalistica della normativa de qua, una disposizione, come quella prevista dal secondo periodo del citato comma 3, che consente all'amministrazione di esigere, tra i requisiti per la stipulazione della convenzione urbanistica, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto risulta palesemente irragionevole in quanto incongrua sia rispetto alla finalità perseguita dalla normativa regionale in generale – volta a introdurre «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio» –, sia rispetto alla finalità perseguita dalla disposizione censurata in particolare – diretta alla «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi". Non v'è dubbio che la Regione è titolata, nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di culto e, nell'esercizio di tali competenze, può imporre quelle condizioni e quelle limitazioni, che siano strettamente necessarie a garantire le finalità di governo del territorio affidate alle sue cure. Tuttavia, la Regione eccede da un ragionevole esercizio di tali competenze se, nell'intervenire per la tutela di interessi urbanistici, introduce un obbligo, quale quello dell'impiego della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi. A fronte dell'importanza della lingua quale «elemento di identità individuale e collettiva» (da ultimo, sentenza n. 42 del 2017), veicolo di trasmissione di cultura ed espressione della dimensione relazionale della personalità umana, appare evidente il vizio di una disposizione regionale, come quella impugnata, che si presta a determinare ampie limitazioni di diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale, in difetto di un rapporto chiaro di stretta strumentalità e proporzionalità rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali". La Consulta, si è infine soffermata sulle questioni generali relative alla libertà religiosa, di cui la libertà di culto costituisce una specificazione, e sul principio di laicità "da intendersi, - ha spiegato la Corte - secondo l'accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 63 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità". La Corte ha precisato però che questo pluralismo non esclude la regolamentazione differente delle confessioni religiose in base ai principi supremi di cui agli artt. 7 e 8 Cost: "ciò non esclude la possibilità che lo Stato regoli bilateralmente, e dunque in modo differenziato, i rapporti con le singole confessioni religiose, come previsto dagli artt. 7 e 8 Cost., per il soddisfacimento di esigenze specifiche, ovvero per concedere particolari vantaggi o imporre particolari limitazioni, o ancora per dare rilevanza, nell'ordinamento dello Stato, a specifici atti propri della confessione religiosa (da ultimo, sentenze n. 52 e n. 63 del 2016). Ciò che al legislatore (nazionale e regionale) non è consentito è «operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiamo regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese» (sentenza n. 52 del 2016). Come questa Corte ha recentemente affermato, «altro è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio» (sentenza n. 63 del 2016, con richiamo alla sentenza n. 52 del 2016)". |
|