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Data: 08/08/2005 - Autore: www.ilcaso.it L'evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra l'erogazione indennitaria effettuata dall'INAIL ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico, consente di escludere che le somme versate dall'Istituto a titolo indennitario possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall' Istituto. su cortese segnalazione della Camera Civile di Monza |
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