Data: 24/04/2017 20:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax - Se il parchimetro non è dotato di bancomat si può parcheggiare gratis. Lo avevamo anticipato da queste colonne qualche settimana fa in relazione alla sentenza del 21 febbraio 2017 del giudice di pace Fondi (Latina) sulla vicenda dei parcheggi a pagamento non dotati di dispositivi attrezzati per pagamenti elettronici, già evidenziata l'estate scorsa dal nostro quotidiano (leggi: Strisce blu: se non c'è il bancomat il parcheggio è gratis e Parchimetro senza bancomat? Il parcheggio è gratis. La sentenza pilota). 

La sentenza del giudice di pace di Fondi sui parchimetri senza bancomat

Nello specifico, il giudice di pace Giovanni Pesce aveva accolto il ricorso presentato dallo studio legale Martusciello nei confronti del comune. I fatti erano relativi al settembre 2016, quando una praticante dello studio parcheggiando la propria auto sulle strisce blu in una zona cittadina non disponendo di monete (considerato che il parchimetro non accettava neanche banconote) non era riuscita a pagare il ticket e si era trovata una multa da 41 euro.

Da qui la decisione di fare ricorso ed il giudice di pace le ha dato ragione. Per il magistrato onorario di Fondi, si legge nella sentenza «gli automobilisti in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati».

Leggi la sentenza integrale qui sotto allegata

La vicenda raccontata dallo studio legale ricorrente

Ci siamo fatti raccontare come sono andate le cose da Marta Fiorillo, praticante dello studio legale Martusciello che ha seguito la vicenda, la quale, considerato che sono trascorsi i termini e nessuna impugnazione è stata presentata dall'amministrazione di Fondi contro la sentenza di primo grado, potrebbe ritenersi chiusa.

Dott.ssa Fiorillo, ci racconta com'è andata?

«Ho controllato la legge di stabilità perché sapevo che piccoli professionisti avevano dovuto fare una serie di piccoli adeguamenti a livello informatico previsto dalla stessa. Mi sono chiesta come mai un apparecchio come la colonnina del parcometro non fosse adeguato e chiedesse solo soldi spiccioli, nemmeno un pagamento tramite carta ricaricabile. Fatta qualche ricerca ho trovato il comma 901 della legge di stabilità 2016. Poco dopo ho trovato anche il vostro articolo che confermava i miei stessi dubbi. La legge di stabilità rimandava ad una legge precedente del 2012 (comma 4 dell'art. 15 del d.l. n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.221/2012). Ho pensato di fare ricorso ed il giudice mi ha dato ragione, sostenendo lo stesso comma della legge di stabilità, accogliendo la mia tesi. Nella sentenza, il giudice sottolinea il fatto che fosse tarda l'ora e che comunque non si poteva cambiare la moneta ed avere spiccioli per pagare, sembra quasi far riferimento ad una sorta d'impossibilità. Anche se il parcometro è gestito da una ditta privata che ha vinto un appalto, ho fatto il ricorso contro il Comune di Fondi che si è costituito tramite la polizia locale e non ha chiamato in causa la società che gestisce i parcheggi. In loro difesa, dicono semplicemente che la legge di stabilità ha il limite dei 30 euro a cui fa riferimento un decreto ministeriale del 2014. La legge di stabilità dunque fa riferimento ad una legge del 2012 (informatizzazione ed agevolazione dei pagamenti), poi c'è stato un decreto ministeriale - l'articolo 2 del decreto ministeriale 24 gennaio 2014 - che pone la limitazione alla 179 del 2012 per i soli pagamenti di importo superiore ad euro 30. Loro si difendono con questo. A mia volta controbatto dicendo che nessun pagamento del ticket o del parcometro ha un pagamento superiore a 30 euro quindi il comma della legge di stabilità non avrebbe senso e in più è successivo poiché la legge è del 2016 e il decreto ministeriale del 2014. Hanno anche scritto che gli apparati non possono essere modificati perché "pur essendo di vecchia generazione sono ancora ben funzionati". Si difendono infine ricordando che sono al vaglio decreti attuativi per cui non è ancora prevista una sanzione per chi non ottempera all'adeguamento, ciò non toglie che la multa sia nulla». Infine chiarisce la Fiorillo «Per quanto riguarda i termini dell'impugnazione da parte dei soccombenti direi che sono trascorsi, ho notificato via pec la sentenza il 13 marzo 2017 e, ad oggi, non ho ricevuto alcun atto».


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