|
Data: 24/04/2017 16:50:00 - Autore: Giovanni Chiarini di Giovanni Chiarini - Ai sensi dell'art. 612 c.p., "chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino ad euro 1032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio". L' autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace nei casi di cui al 1° comma, mentre il Tribunale Monocratico per i casi di cui al 2° comma. Tale reato è anzitutto inserito nella categoria dei delitti contro la libertà morale (libro II, tit. XII, sez. III), intendendosi quest'ultima come "il diritto che ciascun individuo ha di determinarsi in maniera spontanea"[1]. Trattasi di reato comune, come è letteralmente desumibile dall'uso del "chiunque" riferito al soggetto attivo. Elemento oggettivo del reato di minacciaCirca l'elemento oggettivo, la condotta consiste nella minaccia di un danno ingiusto, e siamo di fronte ad un reato a forma libera. Autorevole dottrina[2], nel chiarire il significato di "minaccia", ha scritto che essa si esplica nella prospettazione ad una persona di un male (la lesione di un bene, personale o patrimoniale) futuro o prossimo, e avente come destinatario il soggetto passivo del reato o un terzo a questo legato da particolari rapporti di parentela o affettivi; la giurisprudenza di legittimità ha infatti da tempo chiarito che "minaccia è ogni mezzo valevole a limitare la libertà psichica di alcuno ed è costituita, quindi, da una manifestazione esterna che a fine intimidatorio rappresenta, in qualsiasi forma, al soggetto passivo, il pericolo di un male contra ius, che in un futuro più o meno prossimo possa essergli cagionato dal colpevole, o da altri per lui, alla persona o al patrimonio" (Cass. Pen. sez. V n. 8275/1986) pur "senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire[3]" (Cass. Pen. sez. V n. 45502/2014). Rientra quindi altresì nella minaccia la prospettazione della dipendenza del male dalla volontà dell'agente anche se materialmente eseguibile da altri. Oltre alle ipotesi di "minaccia attiva" (e cioè la prospettazione di un male-azione) vi sono poi anche casi di "minaccia omissiva" (con prospettazione di un male-omissione)[4], consistente nel minacciare di non fare ciò che si ha il dovere giuridico di fare (es: il chirurgo che minaccia, per vendetta amorosa verso la paziente, di non effettuare un urgente intervento chirurgico). Le modalità della minacciaCirca le modalità, quindi, la minaccia può essere espressa con tutte le forme ed i mezzi idonei a turbare la libertà psichica del soggetto passivo in base ad un giudizio ex ante, formulato sulla base delle circostanze del caso concreto ed alle condizioni del soggetto passivo, non essendo necessario che le prerogative di autodeterminazione della persona offesa abbiano subito un effettivo pregiudizio, trattandosi infatti di un reato di pericolo. La configurabilità del tentativoSul punto, parte della dottrina tende ad escludere la configurabilità del tentativo, che pur essendo ontologicamente configurabile appare giuridicamente non configurabile[5], mentre per altri autori è ammissibile il tentativo solamente nella minaccia aggravata, perché è perseguibile d'ufficio, mentre non lo sarebbe nella minaccia semplice perché la perseguibilità a querela presuppone la presa di coscienza di minaccia da parte della vittima. Può essere qui utile tuttavia evidenziare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che in un caso di minaccia effettuata con lettera minatoria contenente un proiettile, ma intercettata prima di giungere al destinatario, ha sancito che "è configurabile il tentativo del delitto di minaccia quando il reato può essere commesso mediante un processo esecutivo frazionabile[6]", come è stato considerato nel caso di specie (Cass. Pen. sez. V 9362/2014). L'ingiustizia del danno minacciatoIn merito invece all'ingiustizia del minacciato danno deve intendersi un qualsiasi danno ingiusto in sé, ossia contra jus, non essendovi teoricamente minaccia (fermo restando l'analisi di ogni caso concreto) quando l'oggetto è giuridicamente lecito (es: la minaccia di un coniuge di richiedere la separazione coniugale o il divorzio) o giuridicamente indifferente (es: la minaccia di togliere il saluto ad un amico o di privarlo di una cortesia precedentemente concessa). L'evento di minacciaL'evento consiste, invece, nella percezione della minaccia da parte del soggetto passivo, anche se a lui riferito da terze persone. Per alcuni autori, trattasi di reato di mera condotta[7] mentre, per altri, è reato di evento che si consuma con la percezione della minaccia, essendo quest'ultima una manifestazione di pensiero ricettiva, pur non essendo necessaria la comprensione del significato minaccioso e bastando una comprensibilità di esso. Non si presuppone infatti la concreta intimidazione della p.o., ma solo "la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla[8]" (Cass. Pen. sez. I n. 47739/2008). L'elemento soggettivo del reato di minacciaCirca l'elemento soggettivo è reato a dolo generico, consistente nella "volontà di minacciare un male ingiusto indipendentemente dal fine avuto di mira[9]" (Cass. Pen. sez. V n. 50573/2013 e conformemente 1690/2017), essendo irrilevanti i motivi che hanno indotto il soggetto all'azione, dal momento che "lo stesso animus iocandi non è incompatibile con la volontà cosciente di minacciare un ingiusto danno alla persona offesa" (Cass. Pen. sez. V n. 4957/1981). La minaccia graveLa norma, come sopra riportato, prevede poi al secondo comma la cd. minaccia grave. Esso stabilisce infatti che "Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio". Orbene, la gravità della minaccia va accertata, secondo la Suprema Corte, "avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella p.o." (Cass. Pen. sez. V n. 43380/2008[10] e conformemente Cass. Pen. n. 35593/2015). La gravità è quindi relativa e non assoluta, e va accertata dall'interprete caso per caso, calandosi nel fatto concreto, salvo che non si ricada nelle ipotesi previste dall'art. 339 c.p.; tali ultime ipotesi, cui il codice rimanda introducendo una sorta "presunzione di gravità", si configurano ogni qualvolta la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte; sempre ai sensi dell'art. 339 c.p. è poi grave la minaccia mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere. D'altronde, come più volte evidenziato da una copiosa giurisprudenza, "la minaccia attuata con arma, per la realtà oggettiva dell'azione consumativa, è in ogni caso ex se produttiva dell'evento cd. formale dell'ipotesi grave del reato" (Cass. Pen. sez. V, n. 5624/1986[11]); la Suprema Corte ha poi ritenuto che la gravità possa sussistere anche quando la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma scarica (Cass. Pen. sez. V n. 10255/1981) o con un coltello a serramanico la cui lama è rimasta ripiegata nel manico stesso (Cass. Pen. sez. V n. 6496/2012) o con un'arma giocattolo ma apparentemente reale (Cass. Pen. sez. V n. 10179/2013). In questi casi di cui al 2° comma la minaccia sarà punita con la reclusione fino ad 1 anno e potrà essere previsto l'eventuale allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis comma 6 c.p.p. Le circostanze aggravantiSono poi previste dalla legge ulteriori circostanze aggravanti ad effetto speciale: l'art. 71 del D.Lgs. n. 159/2011, cd. codice delle leggi antimafia, nel sostituire l'art. 7 della L. n. 575/1965 prevede che le pene stabilite per i delitti di cui all'art. 612 c.p. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. L'art. 1 della L. 107/1985 prevede invece che se il fatto è commesso in danno di persona che gode della speciale protezione prevista dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici (Conv. adottata a New York il 14 dicembre 1973), vada applicato un aumento della pena da un terzo alla metà, sempre che tali reati si siano determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa. Per approfondimenti leggi anche: Guida legale al reato di minaccia [1] G.M. FLICK, citato in A. CADOPPI e P. VENEZIANI, "Diritto Penale, parte speciale, introduzione e analisi dei titoli", Cedam, 2010, pag. 285 [2] F. MANTOVANI, "Diritto Penale, parte speciale I dei delitti contro la persona", Cedam, 2016, cap. IV, sez. III, pag. 351 e ss. [3] Cass. Pen. sez. V n. 8275/1986 e Cass. Pen. sez. V n. 45502/2014 [4] Sul punto, e sulla distinzione tra minaccia attiva e omissiva e sui relativi esempi, si rimanda nuovamente a F. MANTOVANI, op. cit. [5] F. MANTOVANI, op. cit., pag. 356, contrariamente ANTOLISEI, come citato dal Mantovani. [6] Cass. Pen. sez. V n. 9362/2014 [7] Come il Manzini o l' Antolisei (vds. cit. in Mantovani) [8] Cass. Pen. sez. I n. 47739/2008 [9] Cass. Pen. sez. V n. 4957/1981, Cass. Pen. sez. V n. 50573/2013, n. 1690/2017 [10] Cass. Pen. sez. V n. 43380/2008 e conformemente Cass. Pen. n. 35593/2015 [11] Cass. Pen. sez. V n. 10255/1981, Cass. Pen. sez. V, n. 5624/1986, Cass. Pen. sez. V n. 6496/2012, Cass. Pen. sez. V n. 10179/2013 |
|