Data: 25/04/2017 14:00:00 - Autore: Laura Bazzan
Avv Laura Bazzan - Quella cui gergalmente ci si riferisce come fedina penale è, in realtà, il certificato penale estraibile dal Casellario Giudiziale, l'archivio tenuto a cura del Ministero della Giustizia contenente l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati.
Nel certificato penale, in particolare, vengono riportati, ex art. 3 del d.p.r. n. 313/2002, i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, ossia irrevocabili, passati in giudicato o, comunque, non più soggetti a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione.
In presenza dei presupposti di cui all'art. 179 c.p., è possibile ricorrere all'istituto della riabilitazione per estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. La riabilitazione è annotata a margine della sentenza di condanna ex art. 193 disp. att. c.p.p.

Le condizioni per la riabilitazione

La riabilitazione non può essere concessa prima che siano trascorsi tre anni (aumentati ad otto nel caso di recidiva e a dieci nel caso di dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza) dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è comunque estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Se è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale inferiore ad un anno e, prima della pronuncia della sentenza di primo grado è stato riparato interamente il danno mediante risarcimento e, ove possibile, mediante restituzioni ovvero il colpevole si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, la riabilitazione è concessa nel termine di un anno da verificarsi delle condizioni di cui all'art. 163 c.p. (cd. riabilitazione rapida).

I casi di esclusione

A mente dell'art. 179 c. 6 c.p., la riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

La procedura

La riabilitazione è decisa su istanza dell'interessato, presentata anche personalmente, al Tribunale di Sorveglianza competente a norma dell'art 683 c.p.p. Espletata l'attività istruttoria, l'ordinanza che decide sulla riabilitazione viene emessa de plano dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale che tenga conto della sussistenza delle condizioni per la concessione. L'esito della procedura viene comunicato all'interessato a cura dell'ufficio. 
Avverso l'eventuale pronuncia di rigetto è possibile promuovere opposizione ex art. 667 c. 4 c.p.p. nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto. In caso di opposizione, viene notificato all'interessato decreto di citazione con l'indicazione della nuova udienza affinché questi possa parteciparvi assistito dal proprio difensore.

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