Data: 29/12/2022 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Cos'è la collazione di beni mobili

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La collazione è il rimedio con il quale il coniuge del defunto, i suoi figli e i loro discendenti che hanno accettato l'eredità restituiscono alla massa ereditaria quanto il de cuius aveva eventualmente donato loro quando era in vita.

Essa, che ha come fine quello di ripristinare l'uguaglianza tra tutti i parenti più stretti del defunto, può avere ad oggetto sia beni mobili che beni immobili.

Soffermandoci in particolare sulla collazione di mobili, il codice civile, all'articolo 750, stabilisce che essa può essere fatta soltanto per imputazione, considerando il valore che tali beni hanno al momento dell'apertura della successione e non quello che avevano al momento della donazione (che in genere è più elevato).

In altre parole, il coerede può trattenere il bene che il defunto gli aveva donato, ma ne deve detrarre il valore (come sopra individuato) dalla sua quota ereditaria.

Cose deteriorabili

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La determinazione del valore dei beni mobili al momento dell'apertura della successione è agevolata da alcune precisazioni fatte dallo stesso codice civile.

Nel dettaglio, con riferimento alle cose che con l'uso si deteriorano, l'articolo 750 precisa che il loro valore ai fini della collazione per imputazione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano al momento in cui lo stesso va valutato.

Cose consumabili

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Con riguardo, invece, alle cose delle quali non si può far uso senza consumarle, si stabilisce che, se il donatario le ha già consumate, ai fini dell'imputazione si considera il valore che avrebbero avuto sulla base del prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.

Titoli di credito, derrate e merci

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Il legislatore si occupa poi di precisare quale è il criterio di determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali: per tali beni l'imputazione ai fini della collazione va fatta guardando ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

Quote societarie e quote dell'azienda

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Nell'affrontare lo specifico tema della collazione di beni mobili non si può prescindere, infine, dal dare conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza con riferimento alle quote societarie e alla distinzione delle stesse dalle quote dell'azienda.

Particolarmente degna di nota, a tal proposito, è una risalente sentenza della Cassazione con la quale i giudici hanno precisato che "mentre la quota sociale è rappresentativa solo della misura dei diritti di partecipazione del socio alla vita societaria, non conferendo al socio un diritto reale sui beni costituenti il patrimonio societario, e quindi, costituisce un diritto personale, come tale soggetto a collazione per imputazione, come stabilisce l'art. 750, co. 1 , cod. civ. per i beni mobili in genere, la quota della azienda è rappresentativa della misura del diritto reale spettante ai contitolari dell'azienda sulla universitas rerum da cui l'azienda è composta e, come ritenuto da questa Suprema Corte, la sua collazione si fa ai sensi dell'art. 746 cod. civ. (collazione di immobili), precisandosi che, ove si proceda alla collazione per imputazione, devesi aver riguardo, non già al valore dei singoli beni, mobili od immobili, che compongono l'azienda, bensì al valore assunto dall'azienda quale complesso unitario organizzato per fini produttivi, al tempo dell'apertura della successione" (cfr. Cass. n. 502/2003).


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