Data: 29/04/2017 12:00:00 - Autore: Roberto Paternicò

di Roberto Paternicò - Come noto, in tema di contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo, quest'ultimo acquista i diritti scaturenti dal contratto con la designazione da parte del contraente della polizza, diventando il beneficiario e il titolare di un diritto proprio alla prestazione assicurativa. Nelle polizze in cui i beneficiari sono designati come "eredi legittimi o testamentari", si esplicita solo il criterio d'identificazione di coloro che rivestiranno, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, mentre qualora il beneficiario sia indicato in un terzo identificato non legato al contraente/assicurato, ad esempio, da un vincolo di parentela, di mantenimento o di dipendenza economica, si presume venga designato per spirito di liberalità costituendo, quindi, una sorta di donazione indiretta.

Polizze vita e terzo beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il terzo beneficiario dell'assicurazione acquista, quindi, un diritto in virtù di un atto "inter vivos" (il contratto di assicurazione) e potrà rivolgersi direttamente all'assicuratore per ottenere la prestazione, purché ne sia a conoscenza. Infatti, l'individuazione dei beneficiari, seppur compiuta necessariamente al momento della morte dell'assicurato, non postula che i medesimi si identifichino a priori, proprio perché rientranti nella categoria degli eredi legittimi, mentre il terzo identificato beneficiario della prestazione assicurativa dovrebbe esserne consapevole all'atto della designazione. Una consapevolezza, invece, che spesso sfugge e su cui il Consiglio di Stato, nel parere reso nel febbraio 2005 su una versione non definitiva del testo del Codice delle assicurazioni, aveva evidenziato l'opportunità d'intervenire. Prevedere, cioè, a salvaguardia della finalità previdenziale che il termine di prescrizione del diritto del beneficiario decorresse dal giorno dell'effettiva conoscenza del contratto di assicurazione sulla vita, anche, tramite con un intervento informativo da parte dell'assicuratore.
Proprio per tale mancata espressa previsione, nell'art.1921 del codice civile, si espone a rischio il beneficiario inconsapevole della designazione o tardivamente consapevole. In verità, in detto articolo, si fa cenno alla previsione di dichiarazione del terzo di voler profittare del beneficio lasciando, però, sottesa una sorta d'informativa e/o conoscenza che non viene esplicitata e/o regolamentata. Una implicita previsione che dovrebbe essere esplicita in relazione, anche, a quanto previsto dall'art.1411 c.c. in cui, se il vantaggio si produce in capo al terzo per effetto della sola stipula del contratto e senza la sua accettazione, di converso, é consentita la sua facoltà di rifiuto essendone a conoscenza.

L'obbligo di informazione in capo all'assicuratore

L'esistenza, quindi, di un obbligo d'informazione, in capo all'assicuratore, verso il beneficiario affermerebbe il rispetto dei principi di buona e fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., valorizzati dalla Suprema Corte (Cass. civ., 1° aprile 2003, n. 4917) al fine di evitare un indebito arricchimento delle imprese assicuratrici. Giova, infine, ricordare che con il decreto legge 79/2012 (convertito dalla Legge 221/2012), sono stati estesi a 10 anni i termini di prescrizione per tutti i beneficiari delle polizze vita che hanno maturato un diritto dopo tale data. Se da un lato, quindi, si é concesso più tempo per la riscossione dei capitali assicurati prima del trasferimento per prescrizione, al "Fondo a favore delle vittime delle frodi finanziarie"; dall'altro, sarebbe stato quanto mai necessario intervenire affinché il beneficiario venisse informato dell'esistenza di una polizza vita a suo favore con il riscontro di una sua accettazione o rifiuto.

Auspicabile, pertanto, una modifica della normativa primaria e secondaria di riferimento per ridurre, anche, il fenomeno delle cc.dd "polizze dormienti".


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