Data: 01/05/2017 09:00:00 - Autore: ALESSANDRA DONATELLO

Avv. Alessandra Donatello - Conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti l'energia elettrica ed il gas. Queste le novità contenute nel Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall'Autorità per l'energia. La disciplina è in vigore dall'1.01.2017. Dopo anni di attesa di un regolamento attuativo, di fatto mai formalizzato, con la delibera 209/2016/E/COM è ora l'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI) a definire in maniera organica le procedure per il valido esperimento del tentativo di conciliazione.

La conciliazione diviene obbligatoria nel senso che rappresenta condizione di procedibilità per poter validamente proporre domanda giudiziale in caso di mancata partecipazione o mancato accordo.

Requisiti necessari ed elementi peculiari della procedura:

  • il servizio sarà fruibile dagli utenti domestici e non e anche dai cosiddetti prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica);
  • è previsto l'obbligo partecipativo degli operatori, fatti salvi giustificati motivi;
  • precedentemente dovrà effettuarsi un reclamo scritto al fornitore, che rappresenta una sorte di primo livello nella piramide della procedura contenziosa (seguono al secondo livello il tentativo obbligatorio di conciliazione ed al terzo livello la decisione dell'Autorità giurisdizionale adita, qualora non si raggiunga l'accordo conciliativo);
  • successivamente al reclamo, trascorsi cinquanta giorni senza l'ottenimento di una risposta, ovvero se questa vada intesa come non esaustiva e/o soddisfacente, si potrà proporre la domanda di conciliazione, comunque entro il limite massimo di un anno dall'invio del reclamo;
  • la procedura dovrà concludersi entro 90 giorni;
  • l'obbligo informativo all'utente finale circa le modalità per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione è affidato in primo luogo all'esercente la vendita, che lo effettua mediante: indicazione nel proprio sito web, nel contratto di fornitura ed, infine, nella risposta al reclamo proposto;
  • lo svolgimento del primo incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dal deposito dell'istanza e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti;
  • si considererà soddisfatta la condizione di procedibilità anche qualora il primo incontro si concludesse per mancato accordo o per mancata partecipazione di una delle parti; ciò non toglie che in tal caso siano possibili eventuali sanzioni nei confronti dell'operatore inadempiente, posto l'obbligo partecipativo previsto in capo a quest'ultimo;
  • lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non potrà comunque precludere - come già previsto per la mediazione civile e commerciale - di adire l'autorità giudiziale al fine di ottenere provvedimenti di natura cautelare ed urgente;
  • nel caso in cui l'utente documenti la sospensione della fornitura per una fattura contestata tempestivamente con il reclamo, la fissazione del primo incontro dovrà avvenire entro 15 giorni dalla domanda (anziché i 30 normalmente previsti), ma non prima di 5 giorni dalla relativa comunicazione alle parti (anziché 10) e la parte non potrà chiedere il rinvio dell'incontro, facoltà invece possibile in tutti gli altri casi.

Gli organi competenti a svolgere la conciliazione:

Secondo la determina assunta, gli organismi che possono svolgere il servizio sono:

  • servizio di conciliazione presso l'AEEGSI;
  • servizio di conciliazione presso le CCIAA aderenti;
  • conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco degli organismi ADR dell'Autorità;

Nel caso in cui, a seguito del tentativo così esplicato, si raggiunga un accordo, esso avrà valore di titolo esecutivo.

Qualora l'utente opti per il primo organismo, la modalità attuativa è gratuita ed esclusivamente telematica attraverso la registrazione e l'utilizzo di una piattaforma on-line appositamente dedicata; si tratta di un servizio già attivo che verrà opportunamente potenziato.

Nel caso, invece, in cui la scelta ricada sulle CCIAA, è bene sottolineare in primis che che il servizio è reso possibile grazie ad una convenzione sottoscritta tra Unioncamere e AEEGSI e per il quale allo stato hanno aderito trentasette camere di commercio sul territorio nazionale, esso è in procinto di essere attivato, dopo la formazione dedicata ai mediatori già iscritti negli elenchi camerali. Sarà un servizio che si affiancherà a quello della mediazione civile e commerciale ex Dlgs. n. 28/2010, dal quale mutuerà molti elementi caratteristici, ma anche con significative differenze.

Non sarà infatti necessaria l'assistenza tecnica di un legale, la parte potrà naturalmente sempre scegliere di avvalersi del proprio consulente, ma senza che ciò sia individuato come obbligo di legge.

Per quanto attiene gli organismi ADR, essi potranno essere aditi solo dagli utenti domestici ed attualmente sono nove quelli iscritti nell'apposito elenco, a cui è possibile rivolgersi (l'elenco è consultabile sul sito istituzionale dell'AEEGSI).

E' difficile prevedere oggi quale sarà il futuro della mediazione applicata anche in questo settore.

Vale la pena evidenziare, per chi ancora non l'avesse colto appieno, che il legislatore sta attingendo alle ADR (alternative dispute resolution) sempre di più, ampliandone progressivamente le materie di competenza ed utilizzando il carattere dell'obbligatorietà per ottenere, forse, il risultato più difficile ed ambito: cambiare la nostra cultura per invertire il modo di concepire il conflitto, non più un muro contro cui scontrarsi, ma un ponte che consenta di conseguire i nostri interessi.

Ottenere giustizia non attendendo una sentenza, ma costruendo noi stessi l'accordo.

Avv. Alessandra Donatello

avvocato e mediatore civile e commerciale

e-mail: alessandra.donatello@gmail.com


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