Data: 01/05/2017 09:00:00 - Autore: ALESSANDRA DONATELLO

Avv. Alessandra Donatello - Conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti l'energia elettrica ed il gas. Queste le novit� contenute nel Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dall'Autorit� per l'energia. La disciplina � in vigore dall'1.01.2017. Dopo anni di attesa di un regolamento attuativo, di fatto mai formalizzato, con la delibera 209/2016/E/COM � ora l'Autorit� per l'Energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI) a definire in maniera organica le procedure per il valido esperimento del tentativo di conciliazione.

La conciliazione diviene obbligatoria nel senso che rappresenta condizione di procedibilit� per poter validamente proporre domanda giudiziale in caso di mancata partecipazione o mancato accordo.

Requisiti necessari ed elementi peculiari della procedura:

  • il servizio sar� fruibile dagli utenti domestici e non e anche dai cosiddetti prosumer (cio� coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica);
  • � previsto l'obbligo partecipativo degli operatori, fatti salvi giustificati motivi;
  • precedentemente dovr� effettuarsi un reclamo scritto al fornitore, che rappresenta una sorte di primo livello nella piramide della procedura contenziosa (seguono al secondo livello il tentativo obbligatorio di conciliazione ed al terzo livello la decisione dell'Autorit� giurisdizionale adita, qualora non si raggiunga l'accordo conciliativo);
  • successivamente al reclamo, trascorsi cinquanta giorni senza l'ottenimento di una risposta, ovvero se questa vada intesa come non esaustiva e/o soddisfacente, si potr� proporre la domanda di conciliazione, comunque entro il limite massimo di un anno dall'invio del reclamo;
  • la procedura dovr� concludersi entro 90 giorni;
  • l'obbligo informativo all'utente finale circa le modalit� per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione � affidato in primo luogo all'esercente la vendita, che lo effettua mediante: indicazione nel proprio sito web, nel contratto di fornitura ed, infine, nella risposta al reclamo proposto;
  • lo svolgimento del primo incontro dovr� avvenire entro 30 giorni dal deposito dell'istanza e non prima di 10 giorni dalla relativa comunicazione alle parti;
  • si considerer� soddisfatta la condizione di procedibilit� anche qualora il primo incontro si concludesse per mancato accordo o per mancata partecipazione di una delle parti; ci� non toglie che in tal caso siano possibili eventuali sanzioni nei confronti dell'operatore inadempiente, posto l'obbligo partecipativo previsto in capo a quest'ultimo;
  • lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non potr� comunque precludere - come gi� previsto per la mediazione civile e commerciale - di adire l'autorit� giudiziale al fine di ottenere provvedimenti di natura cautelare ed urgente;
  • nel caso in cui l'utente documenti la sospensione della fornitura per una fattura contestata tempestivamente con il reclamo, la fissazione del primo incontro dovr� avvenire entro 15 giorni dalla domanda (anzich� i 30 normalmente previsti), ma non prima di 5 giorni dalla relativa comunicazione alle parti (anzich� 10) e la parte non potr� chiedere il rinvio dell'incontro, facolt� invece possibile in tutti gli altri casi.

Gli organi competenti a svolgere la conciliazione:

Secondo la determina assunta, gli organismi che possono svolgere il servizio sono:

  • servizio di conciliazione presso l'AEEGSI;
  • servizio di conciliazione presso le CCIAA aderenti;
  • conciliazioni paritetiche delle Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco degli organismi ADR dell'Autorit�;

Nel caso in cui, a seguito del tentativo cos� esplicato, si raggiunga un accordo, esso avr� valore di titolo esecutivo.

Qualora l'utente opti per il primo organismo, la modalit� attuativa � gratuita ed esclusivamente telematica attraverso la registrazione e l'utilizzo di una piattaforma on-line appositamente dedicata; si tratta di un servizio gi� attivo che verr� opportunamente potenziato.

Nel caso, invece, in cui la scelta ricada sulle CCIAA, � bene sottolineare in primis che che il servizio � reso possibile grazie ad una convenzione sottoscritta tra Unioncamere e AEEGSI e per il quale allo stato hanno aderito trentasette camere di commercio sul territorio nazionale, esso � in procinto di essere attivato, dopo la formazione dedicata ai mediatori gi� iscritti negli elenchi camerali. Sar� un servizio che si affiancher� a quello della mediazione civile e commerciale ex Dlgs. n. 28/2010, dal quale mutuer� molti elementi caratteristici, ma anche con significative differenze.

Non sar� infatti necessaria l'assistenza tecnica di un legale, la parte potr� naturalmente sempre scegliere di avvalersi del proprio consulente, ma senza che ci� sia individuato come obbligo di legge.

Per quanto attiene gli organismi ADR, essi potranno essere aditi solo dagli utenti domestici ed attualmente sono nove quelli iscritti nell'apposito elenco, a cui � possibile rivolgersi (l'elenco � consultabile sul sito istituzionale dell'AEEGSI).

E' difficile prevedere oggi quale sar� il futuro della mediazione applicata anche in questo settore.

Vale la pena evidenziare, per chi ancora non l'avesse colto appieno, che il legislatore sta attingendo alle ADR (alternative dispute resolution) sempre di pi�, ampliandone progressivamente le materie di competenza ed utilizzando il carattere dell'obbligatoriet� per ottenere, forse, il risultato pi� difficile ed ambito: cambiare la nostra cultura per invertire il modo di concepire il conflitto, non pi� un muro contro cui scontrarsi, ma un ponte che consenta di conseguire i nostri interessi.

Ottenere giustizia non attendendo una sentenza, ma costruendo noi stessi l'accordo.

Avv. Alessandra Donatello

avvocato e mediatore civile e commerciale

e-mail: alessandra.donatello@gmail.com


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