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Data: 29/04/2017 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con sentenza del 27 aprile 2017 (qui sotto allegata) la Cedu ha sancito che porre il conto corrente degli avvocati sotto controllo, se vi è il sospetto che sia stato commesso un illecito penale, è una prassi che viola l'articolo 8 della convenzione e, come tale, va censurata. Violazione della privacyQuesta volta, però, l'Italia non c'entra, ma ad essere stata "bacchettata" dalla Corte è stata la Germania. Nel dettaglio, la predetta prassi (che è appunto tipica dell'ordinamento tedesco) permette, sulla base di un mero sospetto di reato, un accesso indiscriminato a tutte le informazioni relative sia al soggetto interessato che ai terzi senza controbilanciare in alcun modo una simile incidenza con la previsione di limiti temporali o particolari garanzie. Se, però, il soggetto interessato è un avvocato, per la Cedu la violazione dell'articolo 8 è duplice: non solo non è tutelata la privacy dell'interessato, ma la violazione ha ad oggetto anche la riservatezza dei clienti, con la possibilità di acquisire dati degli stessi tramite le loro coordinate bancarie e con violazione del segreto professionale dell'avvocato. Di conseguenza, non importa che il fine perseguito sia legittimo: in assenza di una valida base legale e giuridica non è possibile legittimare un'interferenza sulla privacy del legale e dei suoi clienti, di certo arbitraria e sproporzionata. Il segreto professionaleCon l'occasione la Cedu ha ricordato anche che il segreto professionale è posto a tutela di un rapporto molto delicato che si basa sulla fiducia e sulla riservatezza, quale è quello che lega clienti e avvocati, garantito anche a livello internazionale. La sua deroga, quindi, è possibile solo in casi davvero eccezionali, quali la verosimile prova del fatto che l'avvocato ha partecipato a un reato o nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro. |
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