Data: 29/04/2017 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Le assicurazioni non possono inserire nei contratti stipulati per ipotesi di responsabilità medica delle clausole claim's made che coprono i pazienti solo se la denuncia è stata inviata mentre la polizza è operativa: tali clausole, infatti, se inserite sono nulle.

Le clausole claim's made

Un simile principio è stato affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 10506/2017 qui sotto allegata, con la quale i giudici hanno provveduto a un'interessantissima disamina delle clausole di tal genere, riconducibili alle cc.dd. clausole claims made.

In particolare la Corte, dopo aver affermato che in generale non può dirsi vessatoria la clausola claim's made che subordina l'indennizzabilità di un sinistro alla circostanza che il danneggiato abbia chiesto il risarcimento all'assicurato entro i termini di vigenza del contratto, ha precisato che essa debba comunque essere sottoposta al vaglio di cui all'articolo 1322 c.c. 

In altre parole essa, in alcuni casi specifici, potrebbe comunque risultare diretta a realizzare interessi non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Immeritevolezza della clausola

A tal proposito, la Corte ha proceduto a un'accurata disamina delle diverse ipotesi in cui la giurisprudenza ha ritenuto immeritevoli clausole di contenuto simile rispetto a quella posta al suo vaglio nel caso di specie, rilevando in conclusione che l'immeritevolezza è stata ravvisata laddove i contratti o i patti contrattuali, pur rispettando formalmente la legge, hanno per scopo o per effetto quello di "attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita per l'altra", "porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all'altra" o "costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti".

Proprio in ragioni di tali criteri, quindi, è stata esclusa la meritevolezza della clausola claim's made con la quale l'assicurazione limita la sua copertura rispetto alle ipotesi di responsabilità medica nella maniera sopra vista.

Infatti "una clausola di questo tipo, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulata da un soggetto esercente la professione sanitaria, ed a copertura dei rischi propri di questa, non appare destinata a perseguire interessi meritevoli di tutela, sotto nessuno dei tre aspetti enucleati poc'anzi".


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