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Data: 01/05/2017 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con ordinanza del 3 marzo 2017, il Tribunale di Lodi, in applicazione della legge numero 3/2012 (cd. legge salva-suicidi), ha bloccato un pignoramento avviato nei confronti di un soggetto a seguito della proposizione dell'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento, che permette, se i debiti sono troppi, che la procedura esecutiva non inizi o si blocchi prima del tempo. In sostanza, con tale procedura il debitore, rivolgendosi a un apposito organismo o a un professionista abilitato e, poi, al tribunale, ha la possibilità di elaborare un piano di rientro che, laddove accolto, diventerà vincolante per i creditori e che non necessariamente prevede la soddisfazione di tutti debiti. La vicendaNel caso di specie, il debitore era un ex imprenditore che nel 2007 si era trovato costretto a cessare la propria attività per il mancato incasso di somme e per il peso degli interessi bancari, circostanze che gli avevano fatto accumulare un debito di gran lunga maggiore del valore dei suoi beni, compresa la sua casa. L'uomo, vista la drammatica situazione, ha deciso quindi di attivare la procedura di sovra-indebitamento. Gli effetti della procedura di sovra-indebitamentoA fronte della sua istanza il giudice, dopo aver valutato le ragioni dell'incapacità del ex imprenditore di adempiere alle proprie obbligazioni, ha decretato l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e quella di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. Il tutto sotto pena di nullità. La legge salva-suicidiL'ordinanza del Tribunale di Lodi rappresenta l'occasione per ricordare, brevemente, che la legge salva-suicidi permette al debitore di chiedere e ottenere una decurtazione del proprio debito complessivo, attraverso la predisposizione e la presentazione all'autorità giudiziaria di un piano di pagamento a saldo e stralcio, che soddisfi tutti i creditori ma solo parzialmente. La redazione del piano è affidata a degli organismi di composizione della crisi e viene autorizzata dal giudice solo dopo aver verificato che la stessa sia meritevole. |
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