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Data: 01/05/2017 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Il tema posto da questa causa, conclusa con la sentenza in commento (Tar Trento n. 31/2017) favorevole all'interessato, ripropone il problema della legittimità (o meno) dei provvedimenti con cui l'Autorità di P.S. nega il rinnovo della licenza di porto di fucile a causa di una condanna per i cosiddetti reati ostativi ex art. 43 comma 1 T.U.L.P.S., nonostante il tempo che passa dalla condanna e pure in presenza di una riabilitazione. Problema delicato e complesso, esaminato in profondità dai Tar italiani e dal Consiglio di Stato, tanto nel 2016 quanto nei primi mesi del 2017. La questioneIl caso specifico presenta una situazione di questo tipo. Il Questore respinge la domanda e il Commissario del Governo rigetta anche il ricorso gerarchico presentato dalla persona interessata. Il perché del "no" è presto detto: in passato, precisamente nel 1993, il G.I.P. ha emesso un decreto penale di condanna per reato di tentato furto aggravato. Secondo il ricorrente, però, oggi come oggi l'Amministrazione è tenuta a soppesare accuratamente il periodo di tempo trascorso dalla condanna, la condotta successivamente tenuta e la riabilitazione nel frattempo intervenuta. Gli orientamenti sui reati ostativiDa mesi va avanti l'acceso dibattito sul valore da attribuire alle condanne e alla riabilitazione penale. A parte il contenuto della giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sull'art. 43 in questione, la Magistratura tra i diversi orientamenti ha ribadito quello secondo cui la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata nel caso di condanna per reato ostativo, anche se l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione. Su questo specifico aspetto si è distinto nettamente l'ambito di applicazione dell'art. 11 rispetto all'art. 43, differenza che giustifica la scelta del legislatore nel dare importanza alla riabilitazione nei casi di "autorizzazioni di polizia" (art. 11) e non quando si applicano le regole speciali sulla licenza di portare armi (art. 43). La soluzione favorevole all'interessatoIl C.d.S. ha affermato, in considerazione della particolare evoluzione che ha riguardato il sistema penale, l'orientamento secondo il quale l'autorità amministrativa non deve per forza arrivare alla revoca prevista dal primo comma art. 43 r.d. cit. della licenza già rilasciata, ma può valutare le circostanze nel caso che il magistrato penale abbia, ad esempio, disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria al posto della reclusione. Oppure abbia escluso la punibilità per la tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., in caso di commissione di un reato per se ostativo al rilascio o mantenimento di licenze di portare armi. In pratica:Esistono svariati casi di esclusione del carattere automaticamente ostativo della condanna. Nel caso in cui la pena detentiva sia convertita in pena pecuniaria, il discorso cambia radicalmente e l'amministrazione deve valutare circostanze oggettive e soggettive prima di esprimersi. Nel caso esaminato il Tar ha accolto il ricorso. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'avv. Francesco Pandolfi utenza mobile: 3286090590 mail: francesco.pandolfi66@gmail.com |
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