Data: 02/05/2017 15:00:00 - Autore: Edoardo Di Mauro
Avv. Edoardo Di Mauro - Fuori dei casi di responsabilit� a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorit� giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorit� nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non pu� essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Whistleblowing: protezione dell'identit� del segnalante

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identit� del segnalante non pu� essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identit� pu� essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie � segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia � sottratta all'accesso previsto dalla legge 241/1990.
Per consulenza in materia di pubblico impiego:
Avv. Edoardo Di Mauro
mail: edodim83@gmail.com
cell. 333 45 88 540

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