Data: 01/05/2017 10:50:00 - Autore: Alessandra E. Di Marco

Avv. Alessandra Di Marco - Il Regolamento CE n. 261/2004 ha previsto un vero e proprio indennizzo in favore dei passeggeri nel caso in cui il volo subisca ritardo.

Ritardo aereo: il diritto all'indennizzo

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Il diritto viene riconosciuto tutte le volte in cui il ritardo del volo sia superiore alle 3 ore, cioè il volo deve giungere a destinazione oltre le 3 ore rispetto all'orario previsto in origine.

L'art. 7 del Reg. CE prevede espressamente il rimborso di una somma pari a 250 euro quando la tratta sia inferiore o pari a 1500 km e pari ad 400 euro, qualora la tratta superi i 1500 km.

Nel caso di tratte aeree extracomunitarie si prevede una compensazione pari a 250 euro per distanze inferiori o pari a 1500 km, 400 euro nel caso di distanze comprese tra i 1500 ed i 3500 km ed infine di 600 euro per tutte quelle tratte superiori a 3500 km.

Quando spetta la compensazione pecuniaria

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Il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria non spetta sempre e comunque a fronte di un ritardo del volo superiore alle 3 ore.

Perchè il passeggero possa ottenere l'indennizzo è necessario che il ritardo sia dovuto a cause imputabili a casi di forza maggiore o caso fortuito (ad esempio: guasti al motore dell'aereo, avverse condizioni meteorologiche o qualunque altra situazione del tutto imprevedibile), dovrà trattarsi dunque di cause del tutto eccezionali che la stessa compagnia in nessun modo avrebbe potuto evitare.

Secondo l'orientamento della Corte di Giustizia Europea IV Sez., Sent. del 19 novembre 2009, infatti, le cause che possono dar luogo al riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria sono tutte quelle cause imprevedibili che non siano dipese dalla compagnia stessa.

Come e a chi si richiede l'indennizzo

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Nel caso in cui il volo dovesse effettivamente arrivare nel luogo di destinazione con oltre 3 ore di ritardo rispetto all'orario previsto il singolo cittadino può rivolgere la richiesta per ottenere la compensazione pecuniaria direttamente alla compagnia aerea.

Questa avrà un termine di 6 settimane per fornire una risposta in merito (ricordiamo che le compagnia aeree sono sempre tenute a fornire la ragione del ritardo).

Nel caso in cui decorra infruttuosamente tale termine, o la compagnia abbia fornito una risposta non del tutto soddisfacente, il passeggero potrà proporre reclamo all'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) che abbia sede nel proprio Stato di residenza (il modulo di reclamo reperibile sul sito dell'ENAC)

L'ENAC è infatti l'unico ente che può monitorare il comportamento delle compagnie, lo stesso potrà ammonire la compagnia aerea che si sia resa responsabile del ritardo senza un giustificato motivo, l'ENAC ha infatti la facoltà di irrogare sanzioni alle compagnie aeree.

Soltanto decorso infruttuosamente l'ulteriore termine entro il quale l'ENAC dovrà fornire una risposta il passeggero sarà autorizzato ad agire in giudizio al fine di far valere il proprio diritto.

Avv. Alessandra Di Marco

alessandradimarco@virgilio.it


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