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Data: 01/05/2017 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - In materia di r.c.a., il danno derivante dal colposo ritardo nel pagamento da parte dell'assicurazione di quanto dovuto al terzo danneggiato non è rappresentato dai meri interessi di mora. L'istituto dovrà versare anche la maggior somma, anche oltre il massimale, pagata dall'assicurato proprio a causa del suo inadempimento. Tanto si desume dal principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 10221/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto in parte il ricorso dell'assicurato. La vicenda originava dai danni subiti da un bambino, investito dal veicolo condotto dal ricorrente, i cui genitori lo avevano convenuto i giudizio a fini risarcitori insieme alla compagnia assicuratrice della r.c.a. L'assicurato conveniva in giudizio la società Nuova Tirrena, impresa cessionaria del portafoglio del suo assicuratore precedente (SIDA), chiedendo di essere manlevato, anche oltre il limite del massimale, dalle persone che l'avevano convenuto nel primo giudizio. Le due società, affermò l'uomo, si erano infatti rese indadempienti agli obblighi contrattuali. La Corte d'appello di Roma, accogliendo parzialmente l'appello, ha evidenziato che il danneggiato convenne in giudizio l'assicuratore nel 1993 e che l'assicuratore pagò l'intero massimale nel 1996. Di conseguenza l'assicurato avrebbe avuto diritto a essere tenuto indenne dalle pretese del terzo danneggiato, oltre il massimale, solo per gli interessi e la rivalutazione maturati tra il 1993 e il 1996. Cassazione: risarcimento integrale per mala gestio dell'assicuratoreGli Ermellini precisano entro quali limiti l'assicuratore deve rispondere nei confronti dell'assicurato in caso di colposo ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni, ossia in caso di mala gestio nella fase di liquidazione del danno in favore del terzo danneggiato. Per i giudici di legittimità, il ricorso dell'assicurato è parzialmente fondato. L'assicuratore della responsabilità civile (di ogni tipo), spiegano i giudici, ha l'obbligo di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze pregiudizievoli di un fatto da lui commesso durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione (art. 1917 c.c.). Tale obbligo sorge nel momento in cui l'assicurato (ovvero il terzo danneggiato quando la legge glielo consente, come nell'assicurazione della r.c.a., ex art. 22 legge n. 990/1969, applicabile ratione temporis al caso di specie), richiede all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo (ovvero risarcimento del danno). A partire da tale momento, l'assicuratore ha l'obbligo nei confronti dell'assicurato di attivarsi con la diligenza da lui esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del codice civile, per accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta, pagare l'indennizzo. La violazione di tali obblighi costituisce un inadempimento del contratto di assicurazione da cui, come per qualsiasi altro contratto, discende l'obbligo dell'inadempiente di risarcire il danno (art. 1218 c.c.); tuttavia, laddove il danno sia derivato dall'inadempimento dell'assicuratore della r.c.a., l'obbligo di liquidare sollecitamente il danno patito dal terzo danneggiato non sempre può essere liquidato addizionando il massimale degli interessi. In particolare, spiegano gli Ermellini, il danno che l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli può causare al proprio assicurato, colposamente ritardando l'adempimento dei propri obblighi nei confronti del terzo danneggiato, non è rappresentato dai meri interessi di mora, ma consiste in una differenza. Si tratta di quella tra il risarcimento cui l'assicurato sarebbe stato costretto dal terzo, se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto la propria obbligazione (e dunque anche zero, se possa presumersi che un tempestivo pagamento non avrebbe ecceduto il massimale), e la somma che invece l'assicurato sarà costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo dell'assicuratore e della sopravvenuta incapienza del massimale. Ancora, il danno da "mala gestio" dell'assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l'inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile. Invece, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore. L'assicurato può chiedere la condanna dell'assicuratore della responsabilità civile a tenerlo indenne dalle pretese dal temo, anche se non gli abbia ancora pagato nulla, circostanza contestata dalla convenuta nel caso di specie: in tal caso la condanna dovrà essere pronunciata in forma condizionata, e subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'assicurato. |
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