Data: 02/05/2017 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - � tempo di Ape sociale: la forma di anticipo pensionistico introdotta dalla legge di Bilancio 2017 sarebbe dovuta partire dal 1� maggio, ma il termine di presentazione delle istanze subir� un leggero slittamento. 

Colpa del dpcm rimasto ancora privo di firma che, prima di passare al vaglio della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione in Gazzetta, richieder� dei correttivi a seguito delle valutazioni svolte dal Consiglio di Stato.

La commissione speciale istituita a Palazzo Spada, infatti, ha trasmetto appositi pareri lo scorso venerd�, spingendo per un vaglio rapido del regolamento che gi� conta due mesi di ritardo sulla tabella di marcia e suggerendo ripensamenti per quanto riguarda sia i beneficiari che le tempistiche sulle domande.

Ape "social": i requisiti

L'ape social � una misura di anticipo pensionistico sperimentale, volta ad agevolare il pensionamento di alcune categorie di soggetti. La flessibilit� in uscita � infatti dedicata a particolari categorie di lavoratori, ossia  invalidi, disoccupati e occupati in attivit� usuranti. 

Potr� farne domanda chi nel corso del 2017 ha raggiunto almeno 63 anni di et� e maturato almeno 30 anni di anzianit� contributiva (36 per i lavoratori che svolgono attivit� usuranti, difficoltose o rischiose). 

Ancora, affinch� l'indennit� venga erogata dall'INPS, non bisogna essere titolari di alcuna pensione diretta e dovr� esservi la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi. Per le istruzioni di presentazione della domanda, sar� necessario attendere l'apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che regoler� definitivamente le modalit� di accesso.

L'indennit� dovrebbe essere pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione � pari o maggiore di detto importo). 

L'importo dell'indennit� non � rivalutato. Per i dipendenti pubblici che cessano l'attivit� e che richiedono l'APE sociale i termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio iniziano dal compimento dell'et� per la pensione di vecchiaia e in base alle norme vigenti che regolano la corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Il parere del Consiglio di Stato

Stante l'inevitabile ritardo accumulato per l'approvazione del decreto attuativo, il Consiglio di Stato ha rappresentato nel suo parere la necessit� che il Governo riconosca una decorrenza retroattiva dell'ape social, al fine di consentire ai lavoratori in possesso dei requisiti di poter beneficiare che del trattamento a partire data originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2017, ossia il 1� maggio 2017.

Sempre in riferimento alla tempistica, il Consiglio di Stato ha altres� proposto di allungare il periodo in cui l'istanza potr� essere presentata (fissato al 30 giugno) prorogandolo fino al 31 luglio 2017.

Il parere ha individuato modalit�, anche procedurali, in grado di assicurare l'immediata operativit� di tali misure e il rispetto del termine di legge del 1� maggio 2017, a tutela dei diritti dei destinatari. Si � cercato di semplificare l'accesso ai benefici, limitando gli adempimenti formali a quelli effettivamente necessari.

A tal fine, in entrambi i pareri, resi in temi strettissimi, si � cercato di semplificare l'accesso ai benefici, dispensando i richiedenti dall'adempimento di oneri formali non strettamente giustificati e dall'osservanza di termini troppo gravosi, senza per questo trascurare la necessit� che sia assicurato un controllo serio sull'effettivo possesso dei requisiti e realizzato, pi� in generale, il costante monitoraggio delle domande per verificare il corretto ed  effettivo utilizzo delle risorse di bilancio stanziate.

Ancora, si aggiunge la considerazione che un termine di vacatio potrebbe essere utile al fine di prevenire il duplice negativo effetto rappresentato, per un verso, dall'affluenza immediata di un numero consistente di domande, e, per altro verso, dal c.d. "effetto sorpresa". In caso contrario sar� il Governo a verificare se sussistano, invece, effettive ragioni d'urgenza per prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

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