Data: 03/05/2017 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – I permessi ex legge 104 sono dei particolari tipi di permesso che spettano ai lavoratori disabili o che prestano assistenza ai familiari disabili (leggi: "La legge 104: i permessi retribuiti. Vademecum e testo della legge"). 

Qui di seguito si propone una tabella riassuntiva, nella quale si riepiloga chi sono gli aventi diritto e di quali permessi possono beneficiare.

Aventi diritto ai permessi legge 104

  • lavoratori subordinati disabili (ad eccezione dei lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori addetti ai lavori domestici e familiari);

  • lavoratori subordinati genitori (biologici, adottivi o affidatari) di figli affetti da disabilità grave (anche non conviventi);

  • lavoratori subordinati coniugi, partner di un'unione civile o conviventi di fatto di soggetti disabili in condizione di gravità;

  • lavoratori subordinati parenti o affini entro il secondo grado di soggetti disabili in condizione di gravità;

  • lavoratori subordinati parenti o affini entro il terzo grado di soggetti disabili in condizione di gravità, nel caso in cui genitori o coniuge di questi siano ultrasessantacinquenni o in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Benefici della legge 104

Ai lavoratori disabili spettano, alternativamente:

  • tre giorni di riposo al mese;

  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;

  • riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).

Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età inferiore a tre anni (o sino ai tre anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano, alternativamente:

  • tre giorni di riposo al mese;

  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;

  • prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni e entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;

  • riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).

Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età compresa tra tre e dodici anni (o dai tre ai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato), spettano alternativamente:

  • tre giorni di riposo al mese;

  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;

  • prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni ed entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età superiore a dodici anni (o dai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano, alternativamente:

  • tre giorni di riposo al mese;

  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.

Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità maggiorenne e al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano, alternativamente:

  • tre giorni di riposo al mese;

  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.


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