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Data: 03/05/2017 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - � priva di valore la scrittura privata con cui i coniugi modificano il regime di visita ai figli stabilito dal decreto di omologazione della separazione. All'uopo, infatti, � necessario l'intervento del giudice e il coniuge che viola le statuizioni ne risponde in sede penale. La vicendaCos� ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 20801/2017 (qui sotto allegata), rigettando l'impugnazione di una donna tesa all'annullamento della sentenza di merito. La ricorrente, infatti, era stata condannata ex artt. 81 e 388, comma 2, c.p. per aver eluso in pi� occasioni quanto stabilito dal provvedimento di omologazione della separazione in merito al diritto di visita dei due figli minori da parte del coniuge, non consentendo al padre di vedere i figli. La donna si difende affermando di aver ritenuto efficace una scrittura privata tra lei e il padre dei bambini che aveva modificato le condizioni stabilite dal decreto di omologazione. Niente accordo tra ex sulle visite ai figliTuttavia, la Cassazione evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, la possibilit� dei coniugi di modificare le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione o nell'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. � vincolata all'intervento del giudice sull'accordo modificativo. Si tratta di un intervento necessario posto in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto debole e dei figli. Un accordo modificativo come quello in esame, continua la sentenza, che non stabilisca le modalit� di visita dei figli a favore del genitore non affidatario, pu� risultare per la sua assoluta genericit� pregiudizievole per i preminenti interessi del minore alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti. Nel caso di specie, neppure l'accordo modificativo pu� comunque aver influito nella individuazione della condotta elusiva, posto che gli episodi oggetto di contestazione si riferivano pur sempre a situazioni previste da entrambi gli accordi. Il reato ex art. 388, comma 2, c.p., rammentano i giudici, presuppone un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori, con la precisazione che l'elusione deve sostanziarsi in qualunque comportamento che ne ponga nel nulla o ne aggiri le finalit�, il cui contenuto e i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali, ma alla luce dell'interesse del minore che vi � sotteso e ne costituisce la ragion d'essere.
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