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Data: 07/05/2017 14:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi -- L'acceso dibattito sociale e politico sulla delicata materia della legittima difesa domiciliare attraversa le Aule istituzionali per cercare di dar vita ad una riforma normativa. Si tratta di disciplinare le ipotesi in cui � ammessa la legittima difesa domiciliare. Vediamo la sostanza dell'impianto normativo in discussione che ha ricevuto in questi giorni l'ok della Camera e che ora deve essere esaminato dal Senato per il s� definitivo (leggi: Legittima difesa: s� della Camera alla licenza di sparare di notte). I "requisiti" della legittima difesaPartiamo dai requisiti attuali in base ai quali � esclusa la punibilit�: 1) un diritto da tutelare, che sia proprio o altrui; 2) la necessit� della difesa; 3) il pericolo deve essere attuale; 4) l'offesa deve essere ingiusta; 5) deve esserci una proporzione tra offesa e difesa. Oggi, nel nostro ordinamento, esiste il diritto all'autotutela domiciliare, oltre che in un negozio o in un ufficio e si ammette il ricorso ad un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o l'altrui incolumit�, o dei beni propri o altrui. Per far si che sussista la scriminante, il reo non deve aver desistito dalla propria azione illecita e deve sussistere il pericolo di aggressione. Nel caso ricorrano tali condizioni, scatta la presunzione legale del requisito di proporzionalit� tra difesa ed offesa. Problemi si sono posti in tema di abuso della scriminante: l'eccesso colposo di legittima difesa. In altri termini, si parla di quelle situazioni dove c'� una valutazione sbagliata della reazione difensiva. Sono casi nei quali, se si oltrepassano colposamente i limiti imposti dalla legge, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi (se il fatto � previsto dalla legge come delitto colposo). I contenuti della proposta di legge sulla legittima difesaIncide sulle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte. La sostanza � questa: nella legittima difesa domiciliare � sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se ricorrono due condizioni: a) un grave turbamento psichico porta all'errore; b) � l'aggressore che provoca tale turbamento. Ultima notazione: si prevede l'accollo da parte dello Stato delle spese legali (ovviamente nei casi in cui sar� dichiarata la non punibilit� per legittima difesa). In buona sostanza: siamo ancora una volta di fronte ad un vivace dibattito sociale. Chiss� se, al di la della terminologia e dei contenuti tecnici della normativa in esame, le aspre contestazioni politiche su quello che dovrebbe essere il testo definitivo porteranno qualche frutto realmente utile per la collettivit�. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'avv. Francesco Pandolfi utenza mobile: 328609590 mail: francesco.pandolfi66@gmail.com
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