Data: 04/05/2017 21:50:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Preventivo scritto sempre obbligatorio. Ma anche indicazione dei titoli e delle specializzazioni possedute; possibilit� di appartenere a diverse associazioni e di costituirsi in societ� di capitali per esercitare la professione forense. Sono queste le principali novit� introdotte dal disegno di legge concorrenza che dopo un iter biennale in Parlamento, ha ricevuto ieri il s� del Senato, sul testo blindato dalla fiducia e che ora approda alla Camera per l'ok definitivo.

Avvocati e professionisti, preventivo sempre scritto

Il disegno di legge sancisce una vera e propria operazione trasparenza per i professionisti. Apportando modifiche alla legge professionale forense (art. 13, comma 5, l. n. 247/2012) viene introdotto l'obbligo per gli avvocati (e anche a tutte le professioni ordinistiche), di comunicare in anticipo il compenso ai propri clienti.

Anche in assenza di esplicita "richiesta" degli stessi, dunque, i legali dovranno sempre rendere noto in forma scritta l'importo di quanto dovuto per l'attivit� da svolgere, "distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale"; oltre ovviamente al livello della complessit� dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

Inoltre, in base alla modifica dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 1/2012, il preventivo, e cio� vale per gli avvocati e per tutte le professioni ordinistiche, dovr� essere reso noto "obbligatoriamente, in forma scritta o digitale".

Infine, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utente, tutti "i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni".

Avvocati in pi� associazioni e in societ� di capitale

Gli avvocati non avranno pi� l'obbligo di appartenere ad una sola associazione professionale. � stato eliminato infatti nel testo licenziato da palazzo Madama il divieto del vincolo di appartenenza previsto dalla l. n. 247/2012.

Il testo sancisce anche il via libera all'ingresso dei soci di capitale nelle societ� tra avvocati, con la condizione che almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto competano ad avvocati iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societ�.

L'incarico potr� essere svolto da soci professionisti aventi i requisiti necessari per svolgere la prestazione richiesta dal cliente e i soci potranno ricoprire la carica di amministratori, mentre i membri dell'organo di gestione dovranno essere per la maggior parte soci avvocati.

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