Data: 09/05/2017 22:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il Consiglio dei ministri, nella seduta di venerdì 5 maggio 2017, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo di riordino della magistratura onoraria, rendendo più concrete le importanti novità processuali in cantiere (leggi: "Giudici di pace: via libera del governo alla riforma").

L'aspetto di maggiore interesse riguarda di certo le competenze, rispetto alle quali il decreto opera una decisa virata verso i giudici di pace, con ampliamento delle materie assoggettate alla loro giurisdizione esclusiva.

Dal giudice di pace tutte le cause condominiali

In particolare, nonostante le proteste di Confedilizia, il giudice di pace diventerà innanzitutto l'organo preposto all'esame di tutte le controversie in materia condominiale, senza eccezione alcuna.

Viene poi esteso da 5mila a 30mila euro il limite massimo di valore delle cause che hanno ad oggetto beni mobili, fissato affinché esse siano di competenza di tale ufficio. Dei sinistri stradali, invece, il giudice di pace si occuperà non più se il loro valore non supera i 20mila euro: le controversie riconducibili a tale materia, infatti, saranno decise da tale organo sino a un valore di 50mila euro.

Infine, il giudice di pace potrà decidere secondo equità tutte le cause il cui valore non supera i 2.500 euro.

Competenze in materia penale

Per quanto riguarda, invece, le competenze in materia penale, la giurisdizione del giudice di pace si estenderà al reato di minacce aggravate e alle contravvenzioni per l'abbandono e l'uccisione di animali e per il rifiuto di fornire informazioni sulla propria identità personale a un pubblico ufficiale.

I viceprocuratori onorari restano fuori

Si segnala poi che lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri riconduce all'unica categoria di giudice onorario di pace i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale, lasciando fuori solo i viceprocuratori onorari, che continueranno ad essere un'autonoma categoria di magistrati non togati.

Natura e indennità

La natura dell'incarico di magistrato onorario viene definita come temporanea (con durata fissata in massimo otto anni, senza possibilità di deroga) e compatibile con lo svolgimento di attività lavorative e professionali.

In quanto tale, oltre a non determinare la costituzione di un rapporto di pubblico impiego, un simile incarico non può impegnare chi lo ricopre per più di due giorni a settimana.

L'indennità spettante ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, invece, è pari a 16.140 euro annuali lordi, compresi, quindi, gli oneri previdenziali e assistenziali (con iscrizione obbligatoria alla gestione separata Inps per tutti coloro che non siano iscritti agli albi forensi).

Regime transitorio

I magistrati onorari già in servizio, in ogni caso, possono tirare un sospiro di sollievo: su domanda potranno essere confermati per massimo quattro quadrienni a partire da giugno 2016 e sino a massimo 68 anni di età.

La conferma quadriennale, tuttavia, dovrà provenire dal Consiglio superiore della magistratura.


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