Data: 09/05/2017 12:00:00 - Autore: Alessandra E. Di Marco

Caporalato: l'art. 603-bis c.p. all'indomani della riforma del 2016

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La fattispecie ex art. 603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", che ha subito profonde modifiche ad opera della L. 199/2016, viene genericamente identificata con la locuzione "caporalato" che indica la sfruttamento del lavoro nell'ambito agricolo.

L'innovazione principale apportata dalla legge 199/2016 � sicuramente costituita dall'introduzione da una nuova figura del responsabile.

Infatti l'art. 603�bis c.p. ante-riforma puniva la sola condotta dell'intermediario, mentre all'indomani della riforma del 2016 viene inserito il comma 2 che prevede la responsabilit� penale anche dell'utilizzatore ovvero del datore di lavoro, ci� in quanto, come formulato in origine l'art. 603-bis c.p. sembrava violare il principio di eguaglianza, pertanto si � ritenuto essenziale estendere la sanzione penale anche al datore di lavoro che approfittando della condizione di bisogno del lavoratore lo sfrutti.

L'ulteriore innovazione di rilievo, oltre alle specifiche aggravanti, � poi certamente individuabile nel comma 3 dell'art. 603-bis c.p., ove sono indicati i cosiddetti "indici rivelatori" della fattispecie, cio� sono stati specificati una serie di elementi in presenza dei quali dovrebbe ritenersi configurato il reato.

Gli indici rilevatori dello sfruttamento dei lavoratori

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La nuova fattispecie ex art. 603- bis c.p. risulta essere caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante l'utilizzo di violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessit� dei lavoratori.

Ne consegue che la fattispecie risulta essere molto pi� completa e molto pi� incisiva, tuttavia non mancano gi� forti critiche soprattutto in merito ai criteri indicati al comma 3 dell'art. 603-bis c.p. che introducono un margine abbastanza ampio nella valutazione delle condotte delittuose.

E' bene infatti evidenziare che il delitto de quo si colloca, all'interno del codice penale, tra i delitti contro la libert� personale, la stessa collocazione lascia pensare che tra tutti gli elementi caratterizzanti il "caporalato" devono considerarsi come essenziali quelli della minaccia, violenza nonch� lo sfruttamento dello stato di bisogno in cui versa i lavoratore.

Risulta infatti molto pi� marginale il criterio attinente alla retribuzione, criterio che certamente caratterizza la condotta e che deve essere tenuto in considerazione, ma � ovvio che una simile fattispecie non potr� ritenersi integrata solo o in virt� del fatto che si registri il mancato versamento della retribuzione, ancorch� unico elemento accertato.

Infatti la collocazione del delitto tra le fattispecie contro la libert� personale mira a garantire che la sanzione penale colpisca per lo pi� tutte quelle condotte che ledono materialmente la libert� del singolo ponendolo in una condizione di assoluto soggezione rispetto a chi risulta essere economicamente pi� forte.

Il nuovo testo normativo appare piuttosto "magniloquente" ma ci� che preme adesso comprendere sar� la portata reale della nuova disciplina e soprattutto i reali effetti che riuscir� a sortire sia in termini di maggior tutela del lavoratore sia in termini di riduzione del fenomeno in s�.

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Avv. Alessandra Di Marco

alessandradimarco@virgilio.it


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