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Data: 09/05/2017 15:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Oggi, martedì 9 maggio 2017, il Senato tornerà ad occuparsi del disegno di legge (qui sotto allegato) che prevede l'introduzione, nel nostro ordinamento penale, del delitto di tortura, analizzando il testo della norma che lo dovrebbe disciplinare nella versione proposta dalla Commissione Giustizia. Il reato di torturaIn particolare la discussione riguarderà, innanzitutto, l'introduzione di un nuovo articolo 613-bis del codice penale con il quale si punisce con la reclusione da tre a dieci anni chiunque, "con reiterate violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico" a una persona che: - sia privata della libertà personale, o - sia affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, o - si trovi in condizioni di minorata difesa. Aggravanti del reato di torturaLa norma prevede anche alcuni casi di tortura al verificarsi dei quali le pene comminabili sono più severe rispetto all'ipotesi base. In particolare, vi è la reclusione da cinque a dodici anni se la tortura è posta in essere da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esecuzione del servizio. Se invece dalla tortura deriva una lesione personale, si prevede in generale un aumento di pena, che è poi specificato in un terzo se la lesione personale è grave e nella metà se la lesione personale è gravissima. Infine, la norma all'esame del Senato prevede la reclusione di trent'anni se dalla tortura deriva la morte quale conseguenza non voluta e l'ergastolo se, invece, la morte è cagionata volontariamente. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere torturaIl Ddl, infine, introduce anche un'ulteriore e autonoma fattispecie di reato per i casi di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, che dovrebbe essere inserita nel codice penale con la previsione di un nuovo articolo 613-ter. Tale fattispecie, nel dettaglio, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga un altro pubblico ufficiale o un altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, ma o l'istigazione non è accolta o essa è accolta ma il delitto non è commesso. |
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