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Data: 09/05/2017 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il Ddl autonomi (qui sotto allegato) è al voto in Senato e, molto presto, dovrebbe divenire legge. Dopo un periodo di stasi, infatti, il percorso del testo verso la sua approvazione definitiva ha preso un nuovo slancio che in breve tempo porterà all'introduzione di importanti novità per i lavoratori autonomi e non. Lavoratori autonomi: le tuteleLe novità principali riguardano, in ogni caso, proprio i lavoratori autonomi, come lascia intendere la stessa definizione con la quale ci si riferisce al disegno di legge. A partire dalle tutele: per gli iscritti alla gestione separata Inps, infatti, il Ddl prevede l'aumento del congedo parentale da tre a sei mesi da godere entro i primi sei anni di vita del bambino e la possibilità di ricevere l'indennità durante la maternità anche se si continua a lavorare. Compaiono inoltre gli istituti della malattia e dell'infortunio, con la possibilità di sospendere la prestazione in caso di loro verificarsi, su richiesta del lavoratore interessato e a meno che non si estingua l'interesse del committente. Lavoratori autonomi: la formazione e le altre spese deducibiliAltra grande novità riguarda la formazione, con l'introduzione della possibilità per i professionisti di dedurre le spese per master, corsi di formazione e convegni al 100% e sino a massimo 10mila euro annui. Potranno poi essere detratte le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, in questo caso nel limite di 5mila euro annui e purché i predetti servizi mirino a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati e siano erogati o dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro. Lavoratori autonomi: i pagamenti e le altre novitàSul fronte tasse, il Ddl si occupa anche di oneri sostenuti dagli autonomi per essere garantiti rispetto al mancato pagamento delle prestazioni, introducendo la possibilità di scaricarli fiscalmente e dichiarando guerra alle clausole che prevedono il saldo entro 60 giorni dalla consegna della fattura dal professionista al cliente. Altre novità riguardano la possibilità per i liberi professionisti che vogliono accedere a bandi di gara di aggregarsi in reti, consorzi o forme associate, anche temporaneamente, e il riconoscimento dei diritti di utilizzazione economica di invenzioni o apporti originali, a meno che l'attività inventiva non sia oggetto di un contratto e sia specificamente compensata. SemplificazioneAlle mani del Governo viene poi affidata la semplificazione, con l'assegnazione del compito di individuare gli atti pubblici che potranno essere devoluti alle professioni ordinistiche, di semplificare la gestione della salute e della sicurezza negli studi professionali simili ad abitazioni e di aprire le porte alle prestazioni sociali erogate dalle Casse di previdenza, le quali potranno provvedervi anche in maniera associata e prestando particolare attenzione ai malati oncologici gravi. Lo smart workingIl Ddl si occupa poi di smart-working, inaugurando il suo ingresso ufficiale nell'ordinamento italiano. In sostanza, si individua con tale termine una modalità di esecuzione flessibile del rapporto di lavoro subordinato, che bisogna guardarsi bene dal considerare una nuova tipologia negoziale. Lo smart-working, o lavoro agile, potrà essere svolto previo accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, stipulabile sia in fase di avvio della prestazione che nel corso del suo svolgimento e sempre risolvibile, e comporta che la prestazione verrà resa entro i soli confini rappresentati dalla durata massima di lavoro settimanale, con l'abbattimento dei confini fisici rappresentati dalla postazione fissa. Sarà tuttavia fondamentale che nell'accordo siano individuati i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie affinché al lavoratore sia assicurata la "disconnessione" dal lavoro. Con riferimento allo smart-working il Ddl precisa poi che i lavoratori che lo utilizzeranno dovranno comunque essere trattati, economicamente e normativamente, allo stesso modo dei colleghi che svolgono le medesime mansioni in maniera "tradizionale". Inoltre, si stabilisce l'onere del datore di lavoro di consegnare annualmente allo smart-worker un'informativa scritta nella quale vengono individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare modalità con la quale egli esegue il rapporto di impiego. La Dis-CollUltima grande novità del Ddl riguarda la Dis-Coll, ovverosia l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che siano iscritti esclusivamente alla gestione separata Inps, non siano pensionati e non abbiano partita Iva, in caso di perdita involontaria della propria occupazione. Tale indennità, infatti, perde il suo carattere transitorio per stabilizzarsi nel nostro ordinamento, ma non solo: la sua applicazione viene estesa anche agli agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, a partire dagli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° luglio 2017 in poi. |
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