Data: 11/05/2017 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Ampliare le categorie di professionisti medici che sono autorizzati a rilasciare certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico. È questa la richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Con una segnalazione al Presidente del Consiglio e a quelli di Camera e Senato, l'Antitrust rammenta come l'art. 42-bis, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (come modificato dalla legge n. 125/2013), riservi il rilascio dei certificati per l'attività sportiva non agonistica ai "medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti" oppure al medico specialista in medicina dello sport ovvero ai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Il Ministero della Salute, nella redazione di tali linee guida, ha poi confermato la presenza di un'esclusiva per il rilascio dei certificati di cui trattasi alle sole tre categorie di professionisti medici indicati (segnatamente i medici di medicina generale, i pediatri e i medici dello sport). Il rilascio avviene dopo aver eseguito determinate attività propedeutiche che consistono, di fatto, nell'effettuare una raccolta anamnestica e un esame clinico di base del richiedente.

Certificati medici sportivi: ingiustificata restrizione della concorrenza

L'Authority ha osservato che tali previsioni normative vigenti appaiono "ingiustificatamente restrittive della concorrenza (tra professionisti medici), in quanto idonee a determinare una riserva in favore solo di alcune categorie di medici in relazione a un'attività - quale quella del rilascio di certificati medici non agonistici - che, per quanto circoscritta, è comunque svolta a titolo oneroso per il paziente/consumatore".

Secondo l'Antritrust, una maggiore concorrenza tra medici nella fornitura di tale prestazione professionale potrebbe portare a un significativo ampliamento delle possibilità di scelta da parte del paziente in merito al professionista cui rivolgersi, nonché a significativi benefici sotto il profilo dei costi economici sostenuti dal paziente stesso.

Ancora, si legge nel documento, la riserva a favore delle summenzionate categorie non appare giustificata alla luce del fatto che le verifiche richieste al professionista per il rilascio del certificato in questione non appaiono prerogative specifiche delle categorie di medici individuate dalla normativa segnalata (si tratta difatti di effettuare l'anamnesi e l'esame obiettivo del paziente con una misurazione della sua pressione), potendo le stesse essere effettuate anche dagli altri professionisti medici.
In definitiva, conclude l'Antitrust, apparirebbe opportuno, da un punto di vista concorrenziale, eliminare la restrizione relativa alle categorie di medici titolate al rilascio della certificazione per la pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, in quanto tale restrizione non è necessaria e neppure giustificata da particolari esigenze di interesse generale.

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