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Data: 11/05/2017 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nell'affidamento congiunto, è corretto collocare i figli presso il padre a seguito della separazione se i ragazzi hanno manifestato disagio a stare con la madre che gli imponeva costantemente la presenza del nuovo compagno senza lasciar loro il tempo necessario per elaborare il cambiamento. Tanto si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 11448/2017 (qui sotto allegata) che ha disatteso alcuni dei motivi di doglianza della ricorrente. Affidamento figli: la presenza del nuovo compagnoA seguito della separazione tra i coniugi, i figli della coppia venivano collocati prevalentemente presso il padre, in considerazione del disagio manifestato dai ragazzi per l'eccessiva tendenza della madre a coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno, situazione contrastante con la loro esigenza di elaborare il cambiamento nei tempi dovuti. L'affidamento congiunto, nonostante le rimostranze della donna, viene confermato dalla Corte d'Appello sulla scorta della CTU e delle dichiarazioni dei figli agli esperti, e l'esito non cambia neppure in Cassazione. Innanzi agli Ermellini, la ricorrente censura la collocazione dei figli presso il padre, con suo diritto di vederli solo due fine settimana al mese, lamentando violazione degli artt. 155 c.c. e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Tale decisione dei giudici di merito, evidenzia la difesa, sarebbe lesiva del diritto dei figli alla bigenitorialità e al mantenimento di stabili relazioni con la madre. Motivo che la Cassazione considera inammissibile, in quanto si risolverebbe in critiche di merito (precluse in sede di legittimità) alle ragioni indicate nella sentenza impugnata, quale fondamento della valutazione di preferibilità del collocamento dei ragazzi presso il padre. Niente addebito a causa della relazione extraconiugaleAccolto, invece, il motivo di doglianza teso a contrastare la decisione di addebitare alla donna la separazione a causa della relazione extraconiugale. Non appare dimostrato, infatti, che essa preesisteva alla separazione. I giudici rammentano che, in tema di separazione personale tra i coniugi, l'addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc pone a carico dei coniugi, essendo necessario che tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale oppure se fosse intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Se non si raggiunge la priva che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno dei due coniugi o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza deve essere pronunciata separazione senza addebito. Nel caso di specie manca qualsiasi riferimento all'elemento decisivo dell'epoca in cui la signora avrebbe rappresosi la sua relazione coniugale e soltanto una relazione intrapresa prima della separazione sarebbe potuta essere causa della stessa.
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