Data: 02/09/2005 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 8502/2005) ha stabilito che "il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa e la tipicità dei negozi traslativi reali esclude che oggetto o causa di essi possano essere costituiti unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di fatto". I Giudici della Corte hanno poi precisato che "operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla quale è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti".
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