Data: 02/09/2005 - Autore: Cristina Matricardi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 8502/2005) ha stabilito che "il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la propriet� o altro diritto reale su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacch� la norma ricollega espressamente alla qualit� di successore a titolo particolare nel diritto la facolt� di unire il proprio possesso a quello del dante causa e la tipicit� dei negozi traslativi reali esclude che oggetto o causa di essi possano essere costituiti unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di fatto". I Giudici della Corte hanno poi precisato che "operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo pu� verificarsi la traditio, alla quale � ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti".
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