Data: 16/05/2017 20:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il genitore che non paga l'assegno al figlio minore non subisce sempre e comunque una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Come emerge dalla sentenza numero 24050/2017 (qui sotto allegata) della Corte di cassazione, infatti, il raddoppio spontaneo delle somme in altri periodi dell'anno � un comportamento atto a scriminare la violazione.

La vicenda

Nel caso di specie, ad essere stato trascinato in tribunale dall'ex moglie era un uomo, accusato dalla donna di non aver provveduto regolarmente a versare il contributo dovuto al figlio minore.

Dagli atti di causa, per�, era emerso che egli in alcuni periodi dell'anno aveva versato in maniera spontanea pi� di quanto dovuto. Assolto dal giudice dell'appello-bis, � ora scagionato anche dalla Cassazione.

Niente sovrapposizione tra rilevanza civile e penale

Con l'occasione la Corte ha precisato, del resto, che deve essere esclusa ogni equiparazione automatica tra l'inadempimento dell'obbligo stabilito dal giudice civile e la violazione della legge penale.

Nel giudizio penale devono infatti essere valutati sia l'incidenza della corresponsione parziale dell'assegno sulla disponibilit� dei mezzi economici che l'obbligato deve fornire ai beneficiari, che l'entit� degli inadempimenti con riferimento all'accertamento della volont� dell'obbligato di rendersi inadempiente.

Proprio a tale ultimo proposito, nel caso di specie i doppi versamenti talvolta effettuati sono stati correttamente ritenuti dal giudice dell'appello poco compatibili con la volont� di non adempiere.

Il ricorso, quindi, � stato dichiarato inammissibile e il padre pu� ritenersi definitivamente assolto.


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