Data: 02/09/2005 - Autore: www.dirittosuweb.com.
Tra le pi� rilevanti questioni giuridiche sollevate dallo sviluppo del commercio elettronico, vi sono senz'altro quelle della individuazione del giudice competente a conoscere di una data controversia e della legge ad essa applicabile quando la lite presenti elementi di estraneit� rispetto all'ordinamento giuridico italiano. Le attivit� commerciali svolte on-line non possono infatti che risentire fortemente della transnazionalit� propria della Rete[1]. Particolare importanza assumono dette questioni nell'ambito del commercio elettronico B2C (Businnes to Consumer) con riguardo al consumatore, parte debole del contratto on-line[2] che abbisogna di particolare protezione giuridica. Ci� allorquando, naturalmente, la lite tra prestatore di un servizio della societ� dell'informazione[3] e consumatore non possa trovare pi� agevole ed efficace soluzione tramite metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)[4]. D'altra parte, � altres� vero che, di frequente, sono gli stessi operatori della Rete a ricorrere ad una serie di accorgimenti volti ad attenuare i rischi connessi alla individuazione del giudice competente e della legge applicabile con riguardo alle contrattazioni telematiche. Cos�, ad esempio, possono essere inseriti nel sito web appositi disclaimer attraverso cui restringere l'offerta solo a determinati paesi[5]. Le fattispecie che presentano elementi di estraneit� sono, com'� noto, oggetto del diritto internazionale privato, oggi disciplinato in Italia innanzitutto dalla legge 218/1995[6], oltre che dalle convenzioni internazionali in vigore per il nostro paese e dalla normativa comunitaria. Nonostante le loro peculiarit�, anche le attivit� del commercio elettronico B2C sono dunque, attualmente, soggette a detta disciplina, alla quale pertanto occorrer� rifarsi per (tentare di) risolvere i problemi concernenti la competenza giurisdizionale[7] e la legge applicabile alle relative controversie. Con riguardo alla competenza giurisdizionale, le norme rilevanti sono quelle contenute nel titolo II della L. 218/1995 (in particolare negli artt. 3 e 4) e, come si vedr�, nella sezione 4 (artt. 15-17) del Regolamento 44/2001/CE, dedicata ai ?contratti conclusi dai consumatori?. Con riguardo invece alla legge applicabile, si render� necessario analizzare in particolare l'art. 57 della L. 218/1995 nonch� le norme della Convenzione di Roma del 1980 dedicate ai contratti conclusi dai consumatori (art. 5). Prima di esaminare tali disposizioni, occorrer� per� soffermarsi brevemente anche sul recente D.L.vo 70/2003, di attuazione della direttiva europea sul commercio elettronico, il quale contiene norme rilevanti sia in tema di competenza giurisdizionale che di legge applicabile alle controversie del commercio elettronico, nonch� in materia di composizione delle liti.
Autore: Giuseppe Briganti
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