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Data: 23/05/2017 11:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - È ufficialmente in vigore a partire da oggi il ddl sul lavoro autonomo che con l'approvazione definitiva ottenuta la scorsa settimana dal Senato è finalmente divenuto legge, introducendo molteplici novità che riguardano non solo i lavoratori autonomi, ma anche la gestione flessibile del lavoro (per approfondimenti: Avvocati e professionisti: il Ddl autonomi è legge). Lo "smart working"Tra le introduzioni maggiormente rilevanti un posto particolare riguarda l'ingresso ufficiale nel nostro ordinamento del cd. lavoro agile o smart-working definito ora a livello legislativo: non si tratta di una nuova tipologia, bensì di una modalità di esecuzione flessibile del rapporto di lavoro subordinato. All'uopo sarà necessario un accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. L'accordo ben si adegua a questa forma "smart" di lavoro ed è risolvibile da entrambe le parti con preavviso. In particolare, a differenza del c.d. telelavoro, la prestazione lavorativa verrà eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Si tratta di una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che negli ultimi anni ha riconosciuto un vero e proprio boom: come rilevato dall'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, sarebbero oltre 250mila, nel solo lavoro subordinato, i lavoratori che godono di discrezionalità nella definizione delle modalità di lavoro in termini di luogo, orario e strumenti utilizzati, e rappresentano circa il 7% del totale di impiegati, quadri e dirigenti. Il diritto alla "disconnessione"Al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile andrà garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Ancora, il lavoratore avrà anche il c.d. diritto alla alla disconnessione, ovverosia il classico giorno di riposo alla stregua del lavoratore che si reca ogni giorno in ufficio o sul posto di lavoro. A tal scopo la legge evidenzia che spetterà all'accordo tra le parti individuare i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Salute e sicurezza sul lavoroInoltre, il datore di lavoro dovrà garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegnerà al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Dal canto suo, il lavoratore dovrà cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali Il lavoratore sarà tutelato altresì contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. La tutela riguarderà anche gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
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