Data: 17/05/2017 19:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � L'evoluzione della comunicazione ha modificato anche le abitudini dei fruitori di quotidiani o settimanali che, oggi molto pi� spesso che in passato, si limitano a scorrere i titoli per ottenere un'informazione sintetica circa le principali notizie.

Tipico � il comportamento di chi accede a un sito web e limita la sua "visita" alla homepage, soffermandosi sugli argomenti oggetto degli articoli, senza spendere ulteriore tempo nella lettura.

La portata diffamatoria del titolo

Tale considerazione ha portato la Corte di cassazione a concludere, nell'ordinanza numero 12012/2017 (qui sotto allegata), che la valutazione della portata diffamatoria di un'espressione attraverso la lettura congiunta del titolo e dell'articolo non ha pi� la stessa portata che aveva un tempo.

La responsabilit� risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa, in altre parole, pu� configurarsi anche considerando in maniera autonoma il titolo di un articolo giornalistico rispetto al contenuto dello stesso. Occorre per� a tal fine valutare che effettivamente il titolo rechi un'affermazione compiuta, chiara, univoca e integralmente percepibile dal lettore anche senza approfondire la questione con la lettura dell'articolo.

Se viceversa il titolo � generico, va infatti approfondita l'analisi circa la sua portata diffamatoria analizzando anche il contenuto dell'articolo.

La vicenda

Nel caso di specie la Corte d'appello non aveva spiegato se il titolo dell'articolo, affiancato dal sottotitolo e con annesse fotografie e didascalia esplicativa di "boss" e "governatore", avesse un'autonoma valenza diffamatoria della persona offesa, accostandola effettivamente alla mafia. Alla luce della decisione della Cassazione, pertanto, il giudice del merito dovr� ora tornare a valutare la questione, verificando l'autonoma portata diffamatoria di tali elementi.


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