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Data: 22/05/2017 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Dovrà accontentarsi di 500,00 euro di risarcimento la vicina che assume di aver subito per 10 anni molestie e violenza da parte di un condomino: ciò in quanto gli screzi erano reciproci e il risarcimento è già stato ottenuto in sede penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 12477/2017 (qui sotto allegata). La ricorrente aveva convenuto in giudizio un suo condomino per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni da lei subiti a causa dell'atteggiamento persecutorio, consistente in molestie, ingiurie e altro, tenuto dal convenuto nei suoi confronti negli anni dal 1996 al 2006. Il ricorso in Cassazione giunge a seguito della sentenza della Corte d'Appello, confermativa di un risarcimento di soli 500,00 euro a favore della donna, che non aveva adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico. Nonostante le rimostranze, tuttavia, anche gli Ermellini condividono la ricostruzione operata in sede di merito. Nell'ultimo grado di giudizio, la ricorrente afferma di aver offerto la prova delle pratiche persecutorie subite nel corso degli anni, e ciò tra l'altro a mezzo di testimonianze, sentenze penali di condanna, procedimenti penali avviati, querele e relazioni del CTU accertative del suo stato di salute (in particolare una forma di ansia reattiva) Gli Ermellini, tuttavia, confermano che i fatti addotti dalla donna a sostegno della sua tesi non possono essere utilizzati a supporto delle domande in sede civilistica, pena la violazione del ne bis in idem: infatti, le risultanze sono state già oggetto di giudicato penale e di un risarcimento del danno ottenuto dalla ricorrente in tale sede quale parte civile costituitasi. Lite civile tra condomini: labile quadro probatorioIn particolare, spiega la Cassazione, "se si eliminano dal novero della valutabilità ai fini di cui all'art. 2729 c.c. i fatti già coperti dal giudicato penale, con relativa condanna risarcitoria in favore della parte civile costituita, i fatti successivi alla proposizione della domanda, le testimonianze de relato, le aggressioni subite direttamente dalla figlia della (...), non può che ritenersi che la Corte di merito, nel valutare tutti i restanti elementi indiziari, si sia correttamente attenuta all'applicazione della norma citata". Ancora, il fatto storico circa le intervenute plurime condanne del vicino in sede penale non fa acquisire alla signora il sistematico ruolo di sua vittima: infatti, la signora, assieme al marito, aveva a sua volta patteggiato la pena per lesioni personali cagionate proprio al vicino, ferito con arma da taglio, risarcendogli anche il relativo danno. Inoltre, non è sufficiente a suffragare la domanda attorea la relazione secondo cui la signora sarebbe affetta da turbe persecutorie o paranoidee, in quanto non è dimostrato che la problematica psichica pure accertata dal consulente d'ufficio sia direttamente riconducibile a fatto e colpa dell'appellato, stante la labilità degli elementi probatori acquisiti. Nel caso in esame, sostanzialmente, la Corte d'appello ha seguito correttamente l'iter in tema di prova per presunzioni procedendo, non soltanto, a una valutazione analitica dei singoli elementi indiziari, ma valutandoli anche nel loro complesso, alla luce delle allegazioni in fatto contenute nell'atto introduttivo. In conclusione, stante un quadro probatorio di estrema !labilità, inidoneo a suffragare la domanda attrice, il ricorso va rigettato. |
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