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Data: 22/05/2017 14:40:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Si torna a parlare di responsabilità professionale in occasione del ddl Lorenzin sul riordino degli Ordini professionali a seguito dell'emendamento riguardante i limiti risarcitori e di rivalsa presentato da Federico Gelli, responsabile sanità del Partito Democratico. La riforma GelliLa legge n. 24/2017, c.d. Legge "Gelli", è entrata in vigore a partire dallo scorso 1° aprile segnando l'inizio di un' attuazione "per tappe" delle rilevanti novità introdotte in ambito di responsabilità medica (per approfondimenti: Responsabilità medica: la riforma è legge). Sono attesi nei prossimi mesi, in pratica, i necessari decreti attuativi affinchè la legge possa dispiegare i suoi effetti. Il nuovo corso legislativo modifica sia la responsabilità civile, tracciando il "doppio binario" (contrattuale della struttura sanitaria ed extracontrattuale del medico) e introducendo il tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica, che quella penale. È stato altresì introdotto l'obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie e prevista l'azione diretta del danneggiato; ancora, la legge ha istituito un fondo di garanzia ad hoc per iul risarcimento dei danni da responsabilità sanitaria laddove gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro sia soggetta ad una procedura di insolvenza. L'emendamento sull'azione di rivalsaL'emendamento, già avanzato durante l'esame della manovrina, ma bocciato dalla Commissione Bilancio, viene riproposto in XII Commissione ed è diretto a modificare la legge 24/2017, in particolare l'art. 9 nei suoi commi 5 e 6. La norma disciplina l'azione di rivalsa o responsabilità amministrativa dei confronti dell'esercente la professione sanitaria e l'emendamento chiede di sostituire le parole "retribuzione lorda moltiplicata per il triplo", con "pari al triplo della retribuzione lorda". Evidentemente, aveva spiegato lo stesso Gelli intervenendo in Aula quale relatore del provvedimento, in base al principio di ragionevolezza, la norma deve essere interpretata nel senso di non superiore al triplo. Al di là dell'espressione non particolarmente felice, ha proseguito, infatti non si può pensare che il legislatore abbia voluto intendere che il reddito debba essere moltiplicato per il triplo in quanto ciò sarebbe equivalso, in pratica, a non porre alcun limite. Ancora, la proposta mira a unificare i due fondi: quello di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria previsto dall'art. 14 della Legge "Gelli" e quello istituito dalla legge "Balduzzi" teso ad agevolare l'accesso alla copertura assicurativa a coloro che esercitano le professioni sanitarie in regime libero professionale. |
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