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Data: 22/05/2017 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi - Tempi stretti per la riforma del processo penale che da oggi inizia l'esame finale a Montecitorio, dopo l'ok della commissione giustizia della Camera che ha respinto tutti gli emendamenti al ddl. La discussione si incentra quindi sul maxiemendamento, licenziato dal Senato il 15 marzo scorso, che sta suscitando battaglia dentro e fuori il Parlamento.
Leggi: Penale ok alla riforma È guerra, infatti, non solo da parte delle opposizioni, che vedono la riforma come troppo blanda e non in grado di risolvere i problemi della giustizia penale, ma anche da parte degli avvocati penalisti che hanno proclamato astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria da oggi sino al 25 maggio per contestare l'impianto complessivo del ddl. Data la situazione, la fiducia annunciata dal Governo sembra vacillare, ma ciò comporterà che anche una piccola modifica farà tornare il testo al Senato rinviando così il semaforo verde alla riforma. Il ddl, composto da un unico articolo, suddiviso in 95 commi, introduce molte novità sia sul piano del diritto sostanziale, prevedendo una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, nonché intervenendo sulla disciplina di alcuni reati, inasprendone le pene, sia su quello processuale, con misure che vanno a modificare la disciplina dei riti speciali, delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, ecc. Ulteriori modifiche riguardano il fronte della prescrizione e delle intercettazioni e la delega dettagliata al Governo riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, del casellario giudiziario e alla riforma dell'ordinamento penitenziario.
Ecco in pillole le principali novità:
IntercettazioniLa riforma delega il Governo ad occuparsi della disciplina delle intercettazioni, con la previsione di una serie di misure utili a garantire la riservatezza dei cittadini, l'uso dei trojan con comando attivato da remoto e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato integrata da chi diffonde immagini o conversazioni telefoniche captate in maniera fraudolenta al fine di infangare la reputazione dell'interessato e punita sino a 4 anni. La punibilità, in ogni caso, è esclusa, quando le registrazioni sono prova in un processo o sono utilizzate per difesa o per diritto di cronaca.
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Il ddl punta anche a risparmiare sul budget necessario per le intercettazioni, riducendolo della metà.
PrescrizioneUno degli aspetti più controversi della riforma penale riguarda la prescrizione dei reati. Vengono previste, in particolare, alcune ipotesi di sospensione e altre di decorrenza posticipata (in caso di alcuni reati in danno di minori a partire dal compimento della maggiore età della vittima). In ogni caso, non è possibile l'aumento oltre la metà del tempo necessario per la prescrizione di reati come corruzione, concussione e peculato.
Indagini preliminariTra le varie modifiche processuali, merita rilievo la previsione secondo la quale i PM avranno al massimo 3 mesi di tempo (prorogabili per altri 3) a partire dal deposito degli atti delle indagini preliminari per chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato ovvero l'archiviazione. Il mancato rispetto del termine comporta l'avocazione obbligatoria da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello. In ogni caso, per i reati di mafia il termine si estende a quindici mesi.
Inasprimento peneIl testo licenziato dal Senato, prevede inoltre l'aumento di pena per alcuni reati, come l'estorsione aggravata, il furto in abitazione, lo scippo, la rapina e lo scambio elettorale politico-mafioso.
Leggi: "Furto in abitazione: minimo 3 anni di carcere e multe fino a 1.500 euro" Estinzione del reatoSul fronte procedibilità, il ddl delega il Governo a modificare il regime di procedibilità di alcuni reati (prevedendo la querela per i reati contro la persona puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo 4 anni). Il ddl introduce inoltre per i reati procedibili a querela l'estinzione del reato per condotta riparatoria/risarcitoria del responsabile. Sarà il giudice, sentite le parti e la persona offesa, a dichiarare l'estinzione se l'imputato avrà riparato interamente al danno, attraverso la restituzione, il risarcimento ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Riforma ordinamento penitenziarioIl ddl delega anche la riforma dell'ordinamento penitenziario, al fine di garantire ai detenuti: pluralismo e libertà di culto, semplificazione delle modalità di accesso ai benefici carcerari per buona condotta, miglioramento delle tutele e delle agevolazioni previste per le detenute madri, aumento delle opportunità di lavoro retribuito durante la detenzione, potenziamento dell'assistenza psichiatrica e integrazione dei detenuti stranieri.
Abolizione dei manicomi giudiziariLa riforma in cantiere, infine, cancella i manicomi giudiziari e prevede l'introduzione definitiva delle "Rems" (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) per i detenuti che siano affetti da disturbi psichici conclamati. |
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